3 Marzo 2017
Il concorso pubblico indetto da una Azienda Ospedaliera romana, riservato espressamente a ginecologi non obiettori, ha avuto negli ultimi giorni un grandissimo rilievo mediatico: da più parti si sono, infatti, schierati orientamenti favorevoli e contrari all’iniziativa, basati per lo più sull’interpretazione della legge n. 194/78, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”.
Con il presente contributo si intende invece esaminare la vicenda da un punto di vista meramente giuslavoristico, prescindendo da ogni considerazione di carattere etico, morale o anche solo teleologico o costituzionalmente orientato della suddetta legge.
Sotto tali profili non si possono, infatti, non condividere i dubbi sulla legittimità già evidenziati dalla Conferenza Episcopale Italiana, la quale ha opportunamente evidenziato come una simile iniziativa “snaturi l’impianto della legge n. 194/78”.
E’ forse il caso di rammentare che tale legge è servita (storicamente) a depenalizzare l’aborto a determinate condizioni ed in quell’occasione lo Stato si è impegnato a garantire “il diritto alla procreazione cosciente e responsabile”, riconoscendo “il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio”, impegnandosi altresì a promuovere “i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite” (art. 1).
In nessun caso, infatti, la legge individua un diritto della donna all’interruzione di gravidanza, né si impegna a garantire tale prestazione all’interno delle strutture del SSN, limitandosi semplicemente ad individuare quelle autorizzate ad eseguirla.
Ciò premesso, dal punto di vista del giuslavorista la vicenda si pone, invece, all’attenzione per un duplice ordine di motivi:
1) la legittimità (o meno) di un bando di concorso che ponga quale requisito di partecipazione il “non essere obiettore di coscienza”, escludendo così un’ampia pletora di ginecologi;
2) la legittimità (o meno) di un’obiezione di coscienza effettuata successivamente all’assunzione.
In realtà, quanto al primo aspetto, proprio le esigenze sottese all’indizione del bando di mobilità in esame non possono che far propendere per la legittimità di una simile limitazione: il concorso era stato, infatti, espressamente finalizzato alla copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente medico, specializzato in Ostetricia e Ginecologia “da destinare al settore del Day Hospital e del Day Surgery per l’applicazione della l. n. 194/78”.
Poiché – a livello ospedaliero – l’applicazione della citata legge non può che consistere nell’interruzione (terapeutica e non) di gravidanza, è evidente che il non essere obiettore di coscienza rappresenti un requisito essenziale al fine di rispondere alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera, senza che ciò possa essere in alcun modo considerato come una forma di discriminazione.
L’alternativa sarebbe, infatti, quella di sostenere che il concorso debba necessariamente essere aperto a tutti i ginecologi interessati (ed ovviamente in possesso dei titoli per ottenere la mobilità) al fine di selezionare il migliore in ossequio a quanto previsto dall’art. 97 Cost., consentendo ai medici di sollevare l’obiezione di coscienza entro un mese dall’assunzione, così come stabilito dall’art. 9 della l. n. 194/78.
Si tratterebbe, tuttavia, di una soluzione solo formalmente rispettosa della legge, atteso che la stessa si risolverebbe in un inutile aggravio di costi per la pubblica amministrazione, costretta – in una simile ipotesi – a sobbarcarsi l’onere di un’ulteriore risorsa non utile agli scopi prefissati (sempre che non decida di interrompere il rapporto durante il periodo di prova), con conseguente necessità di bandire un nuovo concorso (con nuovi oneri) il cui esito potrebbe portare alle stesse paradossali conseguenze.
Sotto questo profilo è evidente, quindi, come il bando in esame abbia avuto il merito di evitare un simile circolo vizioso, specificando sin dalla fase selettiva gli specifici requisiti richiesti ai candidati.
Rimane quindi da esaminare il secondo aspetto, quello relativo all’eventuale obiezione di coscienza successiva all’assunzione; ai sensi del citato art. 9 della legge n. 194/78 l’obiezione può, infatti, “sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma”, ossia entro un mese dall’assunzione.
Al riguardo, si deve dare atto di come il bando in esame descriva puntualmente le competenze professionali richieste ai medici, i quali non solo devono formalmente essere non obiettori, ma devono altresì dimostrare una comprovata esperienza nell’esecuzione di aborti chirurgici, medici e terapeutici e di aver prestato attività presso servizi di Day Surgery per l’applicazione della l. n. 194.
Di conseguenza, i rischi di medici “non obiettori” improvvisati con la sola finalità di ottenere la mobilità presso la predetta Azienda Ospedaliera romana risultano minimi.
Tuttavia, nel caso in cui il medico assunto al precipuo fine di essere destinato “al settore del Day Hospital e del Day Surgery per l’applicazione della l. n. 194/78”, che presti ancora in tale ambito la propria attività (circostanza molto probabile visto l’esiguo numero di medici non obiettori e considerato che le domande di partecipazione al concorso in argomento sono state solo 4) decida, successivamente, di sollevare l’obiezione, si ritiene che sia giuridicamente corretto quanto prospettato dai vertici dell’Azienda Ospedaliera romana, secondo cui l’eventuale successiva obiezione di coscienza avrebbe quale ovvia conseguenza il licenziamento o, comunque, la messa in mobilità del medico che a quel punto risulterebbe in esubero.
Si tratterebbe, tuttavia, di una soluzione più teorica che pratica, viste le strutturali carenze nei ruoli del SSN, per cui difficilmente si riscontrano esuberi che portano al recesso dal rapporto di lavoro.
Simili considerazioni appaiono, del resto, in linea anche con il più recente orientamento della Suprema Corte, secondo cui “Nell’ambito del pubblico impiego, all’esito della valutazione discrezionale della PA non è possibile licenziare i lavoratori eccedenti, poiché questi hanno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È necessario, in tal senso, procedere al loro collocamento in disponibilità, durante il quale vengono sospese tutte le obbligazioni concernenti il rapporto di lavoro” (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 13 febbraio 2017, sentenza n. 3738/17).