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Con la mensilità di novembre in pagamento il bonus 150 euro

23 Novembre 2022

Dopo l’esperienza dei precedenti “bonus 200 euro”, l’art. 18 del cosiddetto Decreto Aiuti Ter, il d.l. 144/2022, ha previsto un ulteriore beneficio una tantum per i lavoratori dipendenti (non domestici), di importo pari a 150 euro, non riproporzionabile in caso di part time e da erogare con le competenze del mese in corso.

Il beneficio deve essere riconosciuto dal datore di lavoro, a condizione che la retribuzione imponibile previdenziale relativa alle competenze di novembre 2022 non superi 1.538 euro e che il lavoratore:

(I) non sia titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;

(II) non sia componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc).

Come avvenuto in passato, è il datore di lavoro a dover applicare tale misura nei confronti dei lavoratori che presentino il citato requisito reddituale, previa loro dichiarazione di non percepire alcuno dei trattamenti previdenziali sopra indicati.                                 

La legge non prescrive una particolare formula per tale dichiarazione, anche se l’INPS, con messaggio n. 3806/2022, ha predisposto uno specifico fac-simile al fine di agevolare i lavoratori ed i datori di lavoro. Il datore di lavoro che abbia riconosciuto il bonus ai lavoratori può compensare il relativo importo attraverso la denuncia Uniemens.

Ovviamente, come sempre avviene in questi casi, la disposizione necessitava di chiarimenti operativi, che sono stati forniti dall’INPS con circolare n. 116 del 17 ottobre 2022 e con successivo messaggio n. 4159 del 17 novembre scorso.

I citati documenti di prassi amministrativa forniscono, innanzitutto, importanti precisazioni con riferimento al termine per il riconoscimento del bonus, il quale, al ricorrere dei requisiti di legge, dovrebbe essere erogato con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022) ed esposto nella denuncia Uniemens entro il 31 dicembre 2022, ma – per esplicita ammissione dell’INPS – potrà essere esposto anche sul flusso di competenza di dicembre 2022 nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla.

Quanto al campo d’applicazione, l’INPS ribadisce che il bonus è applicabile a tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale. La retribuzione imponibile da prendere in considerazione è quella al netto della tredicesima mensilità o ratei della stessa.

Nella valutazione del tetto di 1.538 euro vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da contribuzione in ragione del superamento del massimale annuo e i premi che beneficiano della riduzione contributiva in caso di coinvolgimento paritetico del personale.

Il bonus è riconosciuto anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi che diano luogo a copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell’INPS (ad esempio, CIGS, Assegno di integrazione salariale FIS, congedi parentali, etc.), mentre non spetta quando la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa (ad esempio, aspettativa non retribuita).

In caso di coesistenza di più rapporti di lavoro nel corso del mese di novembre 2022, il lavoratore deve presentare l’autodichiarazione solo al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l’importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.

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