23 Giugno 2015
Con nota 2788 del 27 maggio u.s., il Ministero ha reso operativa la comunicazione obbligatoria in materia di conciliazione di un licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti.
Come si ricorderà, l’art. 6, d. lgs. 23/15 – di attuazione della legge delega sul jobs act in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti – ha previsto la possibilità per il datore di lavoro di offrire una somma predeterminata (esente da imposte e contributi) al lavoratore licenziato a fronte della sua rinuncia ad impugnare il recesso.
L’eventuale conciliazione deve avvenire in una sede tutelata ex art. 2113, co. 4, c.c. ovvero presso una Commissione di certificazione.
Ai fini del monitoraggio circa l’applicazione di tale disposizione, il decreto attuativo aveva già previsto che il datore di lavoro dovesse operare una comunicazione entro 65 giorni dall’intervenuto recesso circa l’avvenuta o non avvenuta conciliazione.
Per rendere operativa tale previsione, il Ministero ha pertanto predisposto una nuova applicazione all’interno della sezione “adempimenti” del portale ClicLavoro, attraverso la quale i datori di lavoro potranno comunicare le informazioni in questione.
Dall’1 giugno u.s., pertanto, sono operative le previsioni di cui alla nota in argomento reperibile al seguente indirizzo:
http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Nota_27_maggio_2015_prot._2788.pdf, cui si rimanda per i profili prettamente tecnico-operativi all’uopo rammentandosi che la sua inosservanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore interessato.