31 Gennaio 2014
Come noto, l’art. 24 del d.lgs. 276/2003 prevede in capo all’utilizzatore, in caso di stipula di contratti di somministrazione di lavoro, l’onere di comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione;
b) ogni dodici mesi, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Tali obblighi – esistenti sin dalla data di entrata in vigore della Riforma Biagi – hanno acquistato una reale efficacia a decorrere dal 6 aprile 2012, data nella quale, per effetto della l. 24/2012, è stata prevista una sanzione pecuniaria per la violazione degli stessi di importo variabile da euro 250 a euro 1.250.
Prima di tale data, invece, il mancato adempimento di quanto sopra poteva, al più, essere qualificato come condotta antisindacale.
La comunicazione di cui alla precedente lettera a) viene espressamente qualificata come preventiva e, pertanto, l’utilizzatore è tenuto ad effettuarla prima della stipula del contratto di somministrazione, salvo motivate ragioni d’urgenza (nel qual caso, comunque, la stessa deve essere effettuata comunque entro i cinque giorni successivi).
La seconda tipologia di comunicazioni, invece, è consuntiva e l’utilizzatore è tenuto ad inviarla con frequenza annuale.
A tal proposito, il Ministero del Lavoro, con nota del 3 luglio 2012, attese le evidenti incertezze interpretative, è intervenuto al fine di chiarire che il termine massimo per la trasmissione della comunicazione di cui trattasi è il 31 gennaio di ciascun anno.
Le strutture, pertanto, entro il 31 gennaio 2014, dovranno fornire alle proprie rappresentanze sindacali accurate informazioni in merito ai contratti di lavoro somministrato stipulati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013.