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Compatibilità del congedo Covid-19 con altri istituti

17 Aprile 2020

Con il recentissimo messaggio n. 1621 del 15 aprile u.s., l’Inps fornisce puntuali chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo previsto dall’art. 23 del decreto “Cura Italia” (il c.d. congedo Covid-19), soffermandosi in particolare sul regime delle incompatibilità e compatibilità con altri tipi di permessi o congedi fruibili anche dall’altro genitore.

Preliminarmente l’Inps rammenta che il suddetto congedo è stato istituito al fine di  agevolare i lavoratori nella cura dei propri figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole e che lo stesso è fruibile da uno solo dei genitori oppure da entrambi, purché non avvenga negli stessi giorni (nel limite complessivo, sia individuale sia di coppia, di 15 giorni per nucleo familiare), sempreché non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

L’Ente previdenziale, nelle premesse del messaggio in esame, precisa che i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o del prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo u.s. fino alla fine della sospensione dei suddetti servizi educativi e delle attività didattiche, ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permessi o ferie), possono presentare domanda di congedo Covid-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni, confermando, inoltre, che la fruizione dello stesso potrà essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni (analogamente alle modalità di fruizione del congedo parentale), alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.).

Per quanto concerne le situazioni di incompatibilità, l’Inps – partendo dal presupposto che il congedo Covid-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni – rappresenta che in presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni procederà ad accogliere quella presentata cronologicamente prima e a rigettare le successive. Secondo le indicazioni fornite dall’Inps nel messaggio in esame, il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo Covid-19 è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica nel periodo di fruizione del citato congedo, ossia gli iscritti nello stesso stato di famiglia, precisando che i coniugi separati o divorziati verranno considerati parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, anche se risultino in due stati di famiglia distinti.

In ragione della suddetta precisazione, i coniugi separati o divorziati faranno parte di due nuclei diversi, qualora abbiano due diverse residenze oppure sia stato disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. In tal caso, il congedo potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore.

Con riferimento al bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, l’Ente previdenziale – attenendosi al tenore letterale della norma – precisa che la fruizione del congedo Covid-19 (avendo la finalità di agevolare la cura dei figli durante la sospensione delle attività didattiche nelle scuole) è incompatibile con la misura alternativa del citato bonus per i servizi di baby-sitting prevista dal medesimo articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, anche se presentata dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare, nonché con la contemporanea fruizione da parte dell’altro genitore dei riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del d.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

Con riferimento alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa, l’Inps rammenta che il congedo Covid-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato sia di tipo autonomo.

Al riguardo, nelle premesse del messaggio in esame, l’Ente previdenziale – riportandosi all’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – precisa che potrà essere considerato disoccupato il lavoratore privo di impiego che dichiara, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego, nonché – ai sensi dell’articolo 4, comma 15-quater, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – il lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari, rispettivamente, a 8.145 euro e a 4.800 euro.

Pertanto, al di fuori delle suddette ipotesi si è in presenza di un soggetto non lavoratore, ossia di un soggetto che non è in stato di disoccupazione e che non ha in essere alcun rapporto di lavoro, né di tipo subordinato né di tipo autonomo, integrante una condizione di esclusione della possibilità di beneficiare del congedo Covid-19.

Su tale aspetto, l’Ente previdenziale chiarisce che, qualora la cessazione dell’attività lavorativa (anche dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare) intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo Covid-19 richiesto, la stessa si interromperà con la cessazione del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate.

Infine, nell’elencazione delle cause di incompatibilità, l’Inps chiarisce che la fruizione del congedo Covid-19 non potrà considerarsi compatibile con la contemporanea percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

In particolare, l’Ente previdenziale precisa che in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità riguarderà unicamente i giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata, mentre – nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro (in ragione della quale presta la propria attività lavorativa con orario ridotto) – l’altro genitore potrà essere ammesso alla fruizione del beneficio del congedo Covid-19.

Al riguardo, l’Inps coglie l’occasione per rappresentare che il genitore destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può scegliere di fruire (alternativamente al suddetto trattamento) del congedo Covid-19, atteso che le due tutele perseguono finalità distinte e di basano su differenti presupposti, restando inteso che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.

Riguardo, invece, alle situazioni di compatibilità con il congedo Covid-19, l’Inps ammette che in caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l’altro genitore potrebbe fruire del congedo Covd-19 oppure del congedo parentale, in quanto lo stato morboso presuppone l’incapacità di prendersi cura del figlio.

Nel caso di fruizione del congedo di maternità o di paternità del lavoratore, l’Ente previdenziale precisa che l’altro genitore non potrà fruire del congedo Covid-19 per lo stesso figlio, mentre sarà possibile beneficiare del citato congedo per la cura degli eventuali altri figli.

Anche nel caso di percezione di indennità di maternità o di paternità da parte degli iscritti alla “gestione separata” o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore può fruire del congedo Covid-19 solo se chi fruisce della predetta indennità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.

Inoltre secondo (l’opinabile) interpretazione dell’Inps la fruizione del congedo Covid-19 è compatibile sia con la contemporanea fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare, sia con la prestazione di lavoro in modalità smart-working resa dall’altro genitore, in quanto si presuppone che quest’ultimo non possa occuparsi della cura dei figli durante lo svolgimento dell’attività lavorativa

In merito alla compatibilità del congedo Covid-19 con l’aspettativa non retribuita, l’Inps rammenta che in tal caso si verifica una mera sospensione del rapporto di lavoro e non una cessazione dello stesso, con la conseguenza che il soggetto beneficiante non può essere qualificato come disoccupato o non occupato, in quanto il rapporto di lavoro sussiste e vige anche il diritto alla conservazione del posto stesso.

In ragione di ciò, in base alle indicazioni dell’Ente previdenziale, la fruizione del congedo Covid-19 risulta compatibile con la contemporanea fruizione dell’aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Stesse considerazioni sono state svolte dall’Inps per la compatibilità del congedo Covid-19 con il lavoro part-time o intermittente di uno dei genitori, atteso che anche in tal caso il lavoratore ha un valido rapporto di lavoro, tale da legittimare la fruizione del citato congedo, anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore.

Con riferimento alle indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 (relative principalmente ai lavoratori autonomi, agricoli, stagionali e del mondo dello spettacolo) del decreto “Cura Italia”, l’Inps ritiene le stesse compatibili con il congedo Covid-19 che potrà essere fruito sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore presente nel nucleo familiare, in ragione della circostanza che l’articolo 23 del citato decreto ha avuto cura di precisare quali sono le incompatibilità del congedo Covid-19 e tra di esse non vi è alcun riferimento alle indennità dei citati articoli (per le quali è invece prevista dall’articolo 31 del citato decreto-legge, una incompatibilità tra le stesse e non anche con il congedo Covid-19).

Infine, l’Inps conferma che la fruizione del congedo Covid-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per Covid-19, trattandosi di una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività.

In ultimo, l’Ente di previdenza si sofferma sulla compatibilità del congedo Covid-19 con i permessi per assistere i figli con disabilità, rappresentando che il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo Covid-19 con i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche se fruiti per lo stesso figlio.

Allo stesso modo, secondo l’Ente previdenziale, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo Covid-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del d.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio.

Al riguardo, l’Inps coglie l’occasione per precisare che le 12 giornate previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992, con la conseguenza che in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non verranno riconosciute le giornate di permesso, mentre in caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate potranno essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.

Inoltre, secondo le indicazioni dell’Inps, sarà possibile fruire del congedo Covid-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, trattandosi di benefici diretti a salvaguardare differenti situazioni non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.

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