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Commissione europea, approvati esoneri contributivi per assunzioni under 36, donne svantaggiate e “Decontribuzione Sud” del 2022

25 Febbraio 2022

Fino al 30 giugno prossimo si possono applicare le agevolazioni contributive previste per le assunzioni e/o trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 e delle donne svantaggiate, nonché quella denominata “Decontribuzione Sud”. Lo ha deciso la Commissione europea e ne ha dato notizia l’Inps.

L’Inps ha precisato che la Commissione Europea, con la sesta modifica del Temporary Framework, ha innalzato il massimale di erogazione delle suddette agevolazioni a:

  • 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

Ricordiamo che l’agevolazione contributiva relativa alle assunzioni a tempo indeterminato o delle trasformazioni del contratto a termine (cosiddette stabilizzazioni) di giovani di età inferiore ai 36 anni comporta la possibilità per i datori di lavoro privati di beneficiare di un esonero contributivo del 100% nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

La durata di tale beneficio è aumentata a 48 mesi qualora l’assunzione avvenga in una sede produttiva ubicata in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Anche per l’ipotesi di assunzione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, oppure per le stabilizzazioni di donne che si trovino in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro è prevista la medesima agevolazione contributiva nella misura del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Per chiarire l’ambito soggettivo di applicazione dell’esonero contributivo, per donne svantaggiate si intendono donne ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, nonché:

  • donne con almeno 50 anni di età che siano disoccupate da oltre 12 mesi, ovunque residenti;
  • donne di qualsiasi età con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;
  • donne residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Infine, si ricorda che la misura della “Decontribuzione Sud” attribuisce ai datori di lavoro privati un esonero del versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da essi dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Inail, per le aziende situate nelle otto regioni meno sviluppate (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Con riferimento alle istruzioni operative per la fruizione delle misure suddette, l’Inps rinvia alle indicazioni già fornite con i messaggi n. 3389 del 7 ottobre 2021 e n. 3809 del 5 novembre 2021, nonché con la circolare n. 33 del 22 febbraio 2021, in parte trattate con precedenti news del 16 novembre 2021 e del 14 gennaio 2022.

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