25 Febbraio 2022
Fino al 30 giugno prossimo si possono applicare le agevolazioni contributive previste per le assunzioni e/o trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 e delle donne svantaggiate, nonché quella denominata “Decontribuzione Sud”. Lo ha deciso la Commissione europea e ne ha dato notizia l’Inps.
L’Inps ha precisato che la Commissione Europea, con la sesta modifica del Temporary Framework, ha innalzato il massimale di erogazione delle suddette agevolazioni a:
Ricordiamo che l’agevolazione contributiva relativa alle assunzioni a tempo indeterminato o delle trasformazioni del contratto a termine (cosiddette stabilizzazioni) di giovani di età inferiore ai 36 anni comporta la possibilità per i datori di lavoro privati di beneficiare di un esonero contributivo del 100% nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
La durata di tale beneficio è aumentata a 48 mesi qualora l’assunzione avvenga in una sede produttiva ubicata in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Anche per l’ipotesi di assunzione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, oppure per le stabilizzazioni di donne che si trovino in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro è prevista la medesima agevolazione contributiva nella misura del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Per chiarire l’ambito soggettivo di applicazione dell’esonero contributivo, per donne svantaggiate si intendono donne ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, nonché:
Infine, si ricorda che la misura della “Decontribuzione Sud” attribuisce ai datori di lavoro privati un esonero del versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da essi dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Inail, per le aziende situate nelle otto regioni meno sviluppate (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Con riferimento alle istruzioni operative per la fruizione delle misure suddette, l’Inps rinvia alle indicazioni già fornite con i messaggi n. 3389 del 7 ottobre 2021 e n. 3809 del 5 novembre 2021, nonché con la circolare n. 33 del 22 febbraio 2021, in parte trattate con precedenti news del 16 novembre 2021 e del 14 gennaio 2022.