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Come procedere alla compensazione contributiva per le erogazioni correlate ad incrementi di produttività

8 Novembre 2013

Come già ricordato nella news pubblicata sull’argomento in data 19 aprile 2013, condizione essenziale per poter godere dello sgravio contributivo previsto dalla legge n. 247/2007 (come modificata dall’art. 4, comma 28, della riforma Fornero) relativamente alle erogazioni correlate alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività previste nei contratti collettivi aziendali o territoriali (ovvero di 2° livello) era che i relativi contratti fossero depositati,  presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti, entro 30 giorni dal 4 aprile 2013 (ovvero entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale del 27 dicembre 2012, avvenuto – per l’appunto – in data 4 aprile 2013).

In particolare il beneficio utilizzabile dalle aziende (su richiesta) consiste, con riferimento all’anno 2012, in uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti di secondo livello nella misura del 2,25% per cento della retribuzione contrattuale percepita.
L’Inps, con messaggio del 3 maggio 2013 n. 73, ha poi precisato che, nei 60 giorni successivi alla data fissata come termine unico per l’invio delle istanze, l’ente avrebbe provveduto all’ammissione delle aziende agli sgravi contributivi, dandone tempestiva comunicazione alle aziende stesse o agli intermediari autorizzati.
Siamo giunti ora alla fase conclusiva di tale iter procedimentale: infatti l’INPS, con messaggio del 20 settembre 2013 n. 14855, ha indicato le modalità operative per la fruizione del beneficio.

Preliminarmente l’ente previdenziale stabilisce che gli importi già comunicati ai datori di lavoro ammessi allo sgravio costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile: ciò nondimeno, qualora “per cause varie di diversa natura” le aziende dovessero aver diritto ad un importo inferiore, il conguaglio del beneficio dovrà limitarsi a quello effettivamente spettante e non più alla misura superiore comunicata in precedenza dall’INPS.
Sul piano operativo, inoltre, avverte che le imprese potranno fruire dello sgravio operando una compensazione, mediante un minore versamento dei contributi obbligatori, da effettuarsi “entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente messaggio”, quindi entro e non oltre il 16 dicembre 2013.
Una particolare precisazione viene compiuta per le aziende che, nelle more, hanno subito operazioni societarie (ad esempio, fusioni) che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c.: in tal caso, sottolinea l’INPS, le operazioni  di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell’anno al lavoratore, ancorchè erogato dal precedente datore di lavoro.

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