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Collocamento obbligatorio e compensazioni territoriali

17 Febbraio 2012

Il 13 agosto scorso è entrato in vigore il decreto legge n.138/2011, con il quale il Governo ha dettato ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo. Tra queste, una modifica ha riguardato l’art. 5 della legge n. 68/99, contenente le norme per il diritto  al lavoro dei disabili, nel cui contesto è stato mutato il comma 8 e sono stati aggiunti i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater.

Il comma 8, in particolare, stabilisce che gli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 68/99, ovvero gli obblighi di assunzione dei disabili devono essere rispettati a livello “nazionale”; in particolare la norma spiega che i datori di lavoro che occupano personale in diverse unità produttive ed i datori di lavoro privati che fanno parte di un medesimo gruppo, possono assumere in una unità produttiva un numero di disabili superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive, dando luogo così alla c.d. “compensazione territoriale”.
L’istituto della compensazione territoriale era già previsto dalla disciplina previgente (cfr art. 5 del DPR n. 333 del 10 ottobre 2000) che, tuttavia, ne dava una regolamentazione più macchinosa, subordinandola   alla concessione di una apposita autorizzazione del Ministero del Lavoro (i cui criteri di concessione erano disciplinati dal D.M. del 24 aprile 2007) che – attraverso il competente servizio provinciale – doveva emanare il relativo provvedimento entro 150 giorni dal ricevimento dell’istanza,  decorsi i quali, in assenza di espresso provvedimento, la domanda si intendeva accolta.

A seguito delle nuove modifiche, invece, come espressamente chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2011 n. 27, la predetta autorizzazione non è più necessaria, in quanto la nuova disciplina stabilisce che la compensazione territoriale è effettuata direttamente dai datori di lavoro privati che, nel trasmettere  telematicamente entro il 31 gennaio di ciascun anno (termine per quest’anno slittato al 15 febbraio come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche con nota operativa emanata lo scorso 14 dicembre, prot. n. 39/0005909/06) il prospetto informativo da cui risulta l’indicazione del numero dei dipendenti e del numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva, possono semplicemente dichiarare <<a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo… il prospetto di cui all’art. 9, comma 6, dal quale risulta  l’adempimento dell’obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo>>.   
Dunque, senza alcun particolare onere formale, le imprese che fanno parte di uno stesso gruppo ovvero i datori di lavoro che occupano personale in più unità produttive possono, solo sulla base di una semplice dichiarazione, sostanzialmente decidere come distribuire il numero dei disabili da assumere, procedendo eventualmente ad un numero più elevato di assunzioni nelle sedi in cui quest’ultimi abbiano maggiori possibilità di utilizzazione ed in misura inferiore nelle unità con minore capacità ricettiva.

L’automaticità della compensazione non è, invece, prevista per i datori di lavoro pubblici che devono ancora essere all’uopo autorizzati,  secondo modalità che saranno appositamente individuate in un nota dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il Ministero del Lavoro, inoltre, con una nota dell’11 ottobre 2011, prot n.1630/M76, della Direzione Generale dell’Impiego ha specificato che sono tra loro incompatibili le richieste di compensazione territoriale e quella di esonero parziale.
Si rammenta che – ai sensi dell’art. 5 l. 68/1999 – i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non hanno possibilità di occupare l’intera percentuale dei disabili, possono, a domanda (rivolta ai Servizi provinciali per l’impiego), essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione nella misura massima del 60%, alla condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un determinato contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta.

Per poter avanzare la relativa istanza, il datore di lavoro deve trovarsi in una delle condizioni richieste dall’art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro n.357/2000 per la concessione dell’esonero de quo, ovvero:
a) la gravosità della prestazione lavorativa richiesta;
b) la pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa;
c) la particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Ebbene il Ministero del Lavoro, nella citata nota prot. 1630/M76, ha chiarito che, in considerazione del fatto che a fondamento dell’esonero parziale vi è l’impossibilità di assumere personale disabile per la natura dell’attività svolta, mentre a base della compensazione territoriale vi è la maggiore capacità di assorbimento del personale disabile in determinati sedi produttive più che in altre, è evidente come la ratio posta a base dei due istituti sia diametralmente opposta.
Di conseguenza è inammissibile una domanda che sia volta contestualmente a conseguire entrambi gli obiettivi, in quanto si verrebbe a determinare una distorta applicazione dei principi sottesi alla legge n. 68/99.

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