23 Giugno 2026
Con la recente ordinanza n. 18747 del 9 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la stipula di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dopo la cessazione di uno o più contratti a tempo determinato non sempre implica una presunzione di subordinazione.
La pronuncia della Cassazione riguarda una controversia intentata da una lavoratrice per l’accertamento della natura subordinata di tre rapporti di co.co.co. della durata di tre mesi ciascuno, insorti successivamente ad alcuni rapporti di lavoro a tempo determinato (stipulati nell’ambito di un pubblico impiego), i quali – secondo l’impostazione difensiva della lavoratrice – una volta accertata la reale natura subordinata, dovevano sommarsi (quanto alla durata) ai precedenti contratti a termine attribuendole, di conseguenza, il diritto di chiedere il risarcimento dei danni ex art. 32, comma 5, legge 183/2010, per il superamento della durata massima prevista per i contratti a tempo determinato.
I giudici di merito, una volta espletata l’istruttoria, avevano ritenuto che i rapporti lavorativi svolti sulla base delle co.co.co. non fossero in realtà contraddistinti dalla subordinazione.
La lavoratrice ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione assumendo che la Corte – territoriale nell’escludere la dedotta subordinazione – non avesse dato la giusta rilevanza alla circostanza che, nel corso dei rapporti di collaborazione, la stessa aveva svolto la medesima attività che aveva espletato in forza dei contratti a tempo determinato.
I giudici di Legittimità hanno ritenuto inammissibile il ricorso, precisando in primo luogo che la valutazione delle prove è compito del giudice di merito, non potendosi validamente richiedere nel giudizio di legittimità la rivalutazione del materiale probatorio sulla scorta dei quali i giudici di merito hanno accertato i fatti di causa.
Inoltre, la Cassazione ha confermato che ciò che rileva ai fini dell’accertamento della subordinazione, è l’effettiva modalità di esecuzione della prestazione, che si caratterizza per la ricorrenza di alcuni requisiti, quali l’assoggettamento al potere direttivo del committente, l’inserimento stabile nella organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l’assenza di autonomia organizzativa, l’esercizio di poteri di controllo e disciplinari.
La decisione assume particolare importanza per le strutture sanitarie o sociosanitarie che in alcuni casi, alla scadenza di contratti a termine, hanno necessità di continuare ad avvalersi della collaborazione professionale dei medesimi soggetti.
Ebbene, la Cassazione conferma che tale scelta è pienamente legittima purché il nuovo rapporto sia genuinamente autonomo e non rappresenti una mera prosecuzione del precedente rapporto a termine sotto una diversa veste formale.