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Circolare INPS n. 81 dell’8 luglio 2020: precisazioni sul congedo Covid-19

10 Luglio 2020

Come rilevato nella precedente news del 20 maggio u.s., il decreto n. 34/2020, cd. Decreto Rilancio, ha modificato – rispetto alle previsioni del Decreto Cura Italia – le disposizioni in materia di congedo Covid-19 prevedendone (in estrema sintesi) l’incremento sino a 30 giorni da utilizzare, per la cura dei figli fino a 12 anni (e non per ciascun figlio), entro il 31 luglio 2020.

Mentre il Decreto Rilancio è attualmente in corso di discussione in Parlamento per la conversione in legge (prevista entro il 18 luglio p.v.), l’INPS nella giornata dell’8 luglio u.s. ha emesso la circolare n. 81 con la quale ha fornito alcuni chiarimenti sull’argomento, tra cui alcuni concernenti la questione della conversione dei periodi di congedo parentale in congedo Covid-19.

Al riguardo, si rammenta che il decreto Cura Italia ha previsto all’art. 23 (2° comma) la conversione d’ufficio dei periodi di congedo parentale e/o di prolungamento di congedo parentale richiesti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.

Ebbene l’ente previdenziale, con la recentissima circolare in commento, ha precisato che, in considerazione del fatto che dal 29 marzo 2020 è stata rilasciata un’apposita procedura di presentazione telematica delle domande di congedo Covid-19, la conversione automatica interessa soltanto le domande presentate prima di tale data.

Per quanto concerne, invece, le domande di congedo parentale o prolungamento del congedo parentale presentate a partire dal 29 marzo 2020, l’INPS ha specificato che le stesse non sono oggetto di conversione/trasformazione d’ufficio in domande di congedo Covid-19 in quanto da quella data è possibile, per i lavoratori, esercitare l’opzione di fruire di una o di altra tipologia del congedo.

Segnatamente, la specifica procedura di presentazione del congedo Covid-19 utilizza la stessa procedura di “domanda di congedo parentale” all’interno della quale, dopo l’indicazione dei dati anagrafici dell’altro genitore, è richiesto di opzionare la scelta di presentare domanda per il congedo Covid-19 o proseguire con la presentazione della domanda di congedo parentale.

Nella circolare in esame, l’ente previdenziale ha inoltre formulato alcune precisazioni sulla compatibilità del congedo Covid-19 con la possibilità per i genitori di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o, in alternativa, per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro (ovvero di 2.000 euro, nel caso di lavoratori dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e del settore sanitario, pubblico e privato accreditato), come previsto dall’art. 72 del decreto Rilancio.

In proposito, l’INPS, fermi restando il principio di alternatività tra le due misure, ha rappresentato i seguenti casi di compatibilità/incompatibilità:

– in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo Covid-19;

– in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo Covid-19;

– in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo Covid-19.

I chiarimenti forniti dall’INPS giungono, come sopra evidenziato, quasi a ridosso della conversione del Decreto Rilancio che, come anticipato, dovrebbe avvenire entro il 18 luglio p.v. e per il quale, allo stato, risulta approvato alla Camera dei Deputati un emendamento che dovrebbe prorogare il termine di fruizione del congedo Covid-19 dal 31 luglio al 31 agosto 2020, ammettendone inoltre anche la fruibilità ad ore.

Tuttavia, stante la continua evoluzione normativa, bisognerà attendere l’approvazione definitiva e la pubblicazione della legge di conversione, nonché le istruzioni dell’INPS, per comprendere quali saranno in concreto le ulteriori novità introdotte in materia.

Download Circolare INPS n. 81 dell’8 luglio 2020- precisazioni sul congedo Covid-19

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