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Circolare Inps n. 74/2020: Indicazioni sulla cumulabilità tra pensione cd. “quota 100” e redditi di lavoro autonomo per i soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 5, d.l. n. 18/2020 e s.m.i

3 Luglio 2020

Con circolare n. 74/2020 del 22 giugno u.s., l’Inps ha fornito utili indicazioni sulla (straordinaria) possibilità di cumulo tra i trattamenti pensionistici cd. “quota 100” e i redditi da lavoro autonomo derivanti dal conferimento di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) al personale sanitario, collocato in quiescenza, indicato nell’art. 2-bis, co. 5, d.l. n. 18/2020 (introdotto in sede di conversione dalla l. n. 27/2000).

Ai sensi dell’art. 2-bis, co. 5 cit., infatti, allo stato e fino alla data del 31 luglio 2020 – per far fronte all’emergenza da Covid-19, tutt’ora in atto, nonché per garantire gli essenziali livelli di assistenza sanitaria – possono essere conferiti a dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale sanitario del comparto sanità e agli operatori socio-sanitari, collocati in quiescenza, incarichi di lavoro autonomo (co.co.co inclusi) per una durata non superiore a 6 mesi (con eventuale possibilità di proroga, ma comunque non oltre la cessazione dello stato di emergenza).

In particolar modo, alla luce di quanto sancito nell’ultimo periodo del comma 5 ora citato, “agli incarichi di cui al presente comma non si applica l’incumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all’art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.

Come noto, l’ordinario divieto di cumulo in materia prevede, diversamente, che la pensione cd. “quota 100” – dal momento della sua maturazione sino a quello dell’accesso alla normale pensione di vecchiaia – non possa essere cumulata con i redditi di lavoro (tanto dipendente quanto autonomo), eccezion fatta per quelli derivanti da incarichi di lavoro autonomo occasionale.

Pertanto, introdotta la deroga, l’Inps è così intervenuta per fornire chiarimenti in materia, particolarmente con riferimento all’ambito di applicazione del citato art. 2-bis nonché agli adempimenti posti a carico della ampia platea dei soggetti beneficiari.

Innanzitutto, l’Istituto chiarisce che per incarichi di lavoro autonomo, collaborazioni coordinate e continuative comprese, si debbano intendere – come evidente – esclusivamente quelle attività lavorative di carattere sanitario, indicate nell’articolo in oggetto, conferite ai suddetti soggetti, in stato di quiescenza, a partire dal 30 aprile 2020 e per far fronte alla particolare situazione emergenziale da Covid-19.

Concludendo, l’Inps fa presente inoltre che gli aventi diritto, al fine del cumulo dei due trattamenti economici (pensione cd. “quota 100” e redditi di lavoro autonomo) dovranno, dapprima, provvedere a comunicare alle competenti Strutture territoriali – attraverso gli appositi canali telematici – di aver ripreso a svolgere attività di lavoro autonomo, indicandone la durata (che, come detto, non potrà, salvo necessità di proroga, essere superiore a 6 mesi).

In seguito e da ultimo, sarà onere degli stessi soggetti – al termine dell’attuale emergenza sanitaria – integrare la comunicazione tramite l’allegazione sia del modello “AP139”, disponibile sul sito istituzionale dell’Inps, sia della documentazione comprovante il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo.

Download Circolare Inps n. 74-2020- Indicazioni sulla cumulabilità tra pensione cd. “quota 100” e redditi di lavoro autonomo per i soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 5, d.l. n. 18-2020 e s.m

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