20 Aprile 2021
Con recente circolare n. 63 del 14 aprile u.s., l’Inps – facendo seguito al precedente messaggio n. 1276 del 25 marzo u.s., recante prime indicazioni in materia – ha fornito ulteriori istruzioni amministrative in merito alla modalità di fruizione del congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti introdotto dall’art. 2 d.l. 30/2021.
Fermo quanto già esposto nella news del 9 aprile u.s., di seguito si esaminano i nuovi ed ulteriori chiarimenti resi dall’Istituto Previdenziale, concernenti – in particolar modo – la platea dei destinatari, i requisiti per la fruizione del congedo, le situazioni di compatibilità/incompatibilità con gli altri istituti e la presentazione delle domande.
Innanzitutto, quanto ai possibili destinatari del cd. “Congedo 2021 per genitori” si precisa che il beneficio è concesso:
a) ai (soli) genitori lavoratori dipendenti, con esclusione pertanto sia dei genitori lavoratori autonomi che di quelli iscritti alla Gestione separata Inps;
b) anche ai genitori affidatari o collocatari;
c) ad uno solo dei due genitori (convivente con il figlio minore infetto da SARS Covid-19, in quarantena da contatto o con didattica in presenza sospesa; anche non convivente ove il figlio per il quale si richiede il congedo sia affetto da disabilità grave) oppure da entrambi, ma non per le medesime giornate;
d) a condizione che il genitore richiedente (o l’altro) non stia prestando attività lavorativa in modalità agile.
Con riferimento ai requisiti indispensabili per poter accedere al congedo in parola, si evidenzia che:
a) il genitore richiedente deve avere un rapporto di lavoro in essere; pertanto l’intervenuta cessazione/sospensione del rapporto lavorativo durante la fruizione del congedo determina la perdita dell’indennizzo per le giornate successive alla sospensione/cessazione stessa;
b) la convivenza tra il lavoratore ed il figlio minore (che deve sussistere per tutta la durata di fruizione del congedo) deve ritenersi sussistente solamente ove il figlio ed il genitore abbiano la residenza anagrafica nella stessa abitazione. Non si tiene invece conto delle situazioni di fatto;
c) gli eventi che danno luogo al congedo devono essere debitamente documentati, ed in particolare:
Un importante chiarimento, inoltre, è stato fornito dall’Inps in merito alla facoltà di conversione dei congedi parentali ordinari di cui all’art. 32-33 d.lgs. 151/2001 eventualmente fruiti dal 1° gennaio al 12 marzo u.s., in quanto questi “potranno essere convertiti, a domanda degli interessati, anche per i periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della norma (13 marzo u.s.) e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica”, allo stato, non ancora avvenuto.
Qualora si intendesse chiedere la suddetta conversione ed in caso di pagamento anticipato “a conguaglio” da parte del datore di lavoro, quest’ultimo – al fine della esatta corresponsione dell’indennità pari al 50% della retribuzione, in luogo di quella ordinaria al 30% – deve essere tempestivamente informato della relativa presentazione della domanda da parte del lavoratore richiedente.
Quanto all’indennizzo delle giornate di congedo (ovviamente solo di quelle “lavorative” ricadenti all’interno del periodo richiesto), si segnala poi che in caso di proroga del periodo di congedo precedentemente richiesto o di presentazione di nuova documentazione per lo stesso/altro figlio, gli eventuali periodi congedo (in tutto o in parte) sovrapposti sono comunque indennizzati una sola volta.
Inoltre, sarà possibile annullare le domande relative alle (sole) giornate di congedo non fruite.
Tanto chiarito e venendo alle situazioni di compatibilità/incompatibilità del “Congedo 2021 per genitori” con altri istituti, si segnala che tale congedo è compatibile a titolo esemplificativo con:
a) malattia dell’altro genitore (convivente con il minore), in quanto “la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio”;
b) congedo di maternità/paternità fruito dall’altro genitore, ma solamente ove i due congedi riguardino figli diversi;
c) ferie dell’altro genitore convivente con il minore;
d) condizione di “fragilità” dell’altro genitore, a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa (anche in modalità agile);
e) permessi “104” e congedo straordinario ex 42, co. 5 d.lgs. 151/2001, fruiti dal genitore non richiedente il congedo in esame;
f) handicap grave/invalidità al 100%/pensione di inabilità riconosciuta all’altro genitore;
g) genitore di altri figli avuti da altri soggetti: il “Congedo 2021 per genitori” può essere legittimamente fruito da uno dei due genitori nel caso in cui l’altro ne stia fruendo per un altro figlio convivente nato da un’altra relazione;
Di contro, il congedo in argomento, non è compatibile (sempre in via esemplificativa) con:
a) congedo parentale (cd. astensione facoltativa) e cd. riposi per allattamento di cui agli artt. 39-40 d.lgs. 151/2001, fruiti per lo stesso figlio;
b) disoccupazione o sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa (ad esempio, in caso di aspettativa non retributiva, CIGO, CIGS CIGD, FIS, CISOA, NASpI e DIS-COLL) dell’altro genitore. L’incompatibilità, invece, non sussiste qualora l’attività lavorativa (anziché sospesa a zero ore) ha solamente subito una riduzione;
c) lavoro agile: è incompatibile la fruizione negli stessi giorni del congedo di cui trattasi con la prestazione di attività lavorativa in modalità agile dell’altro genitore convivente sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore anche nel caso in cui il lavoro agile è svolto ad altro titolo rispetto a quello previsto per infezione da SARS Covid-19, per quarantena da contatto, ovvero per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio. La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi e il lavoro in modalità agile siano fruiti per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
d) part-time e lavoro intermittente: il congedo non è fruibile nelle giornate in cui l’altro genitore, con rapporto di lavoro parziale o intermittente, non presti attività lavorativa;
e) bonus baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi/integrativi per l’infanzia di cui al comma 6 dell’art. 2 d.l. 30/2021 (riconosciuto, tra gli altri, anche ad alcune categorie di lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato): nelle medesime giornate e per lo stesso figlio non è possibile che un genitore benefici sia del congedo in oggetto che del citato bonus, né parimenti che i due genitori si alternino nella fruizione delle due misure.
Da ultimo, con riferimento alla modalità di presentazione delle domande (come di consueto, tramite il sito web dell’Inps, il Contact center integrato o i Patronati) l’Inps ribadisce che – in attesa di aggiornamento delle procedure informatiche e che vengano rese specifiche indicazioni in tal senso – è comunque già possibile fruire del congedo, con la sola richiesta al proprio datore di lavoro e regolarizzazione successiva dell’apposita domanda telematica.
A tal proposito, si segnala infine che “qualora il richiedente non sia ancora in possesso delle documentazioni che danno diritto al congedo […] la domanda di congedo potrà essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento/comunicazione o certificazione/attestazione, selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”.