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Circolare Inps n. 30/2021: indicazioni sull’esonero contributivo alternativo alla fruizione delle (nuove) integrazioni salariali

26 Febbraio 2021

Con circolare n. 30 dello scorso 19 febbraio u.s., l’Inps ha fornito importanti indicazioni sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali fruibile, sino al prossimo 31 marzo p.v., dalle aziende che non richiedano gli (ulteriori) trattamenti di integrazione salariale di 12 settimane previsti dalla Legge di Bilancio 2021.

La misura in oggetto – inizialmente introdotta dal “Decreto Agosto” e di seguito prorogata in conseguenza del protrarsi dell’emergenza sanitaria – è allo stato disciplinata dall’art. 1 commi 306-308 della Legge di Bilancio.

Nello specifico, ai sensi del comma 306 cit., “ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedano i trattamenti di cui al comma 300 (ovverosia, CIGO, CIGD o assegno ordinario) […] è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile”.

Come evidente, si tratta di una misura alternativa ai (nuovi) trattamenti di integrazione salariale (quantomeno con riferimento alla medesima unità produttiva), fruibile esclusivamente da quei datori di lavoro che, nel bimestre maggio-giugno 2021, abbiano beneficiato (anche solo parzialmente) di strumenti di sostegno al reddito con causale COVID-19 e che non si trovino a dover sospendere/ridurre ulteriormente l’attività lavorativa e pertanto fruire dei nuovi trattamenti salariali di cui all’art. 1, co. 300 e ss. l. n. 178/2020.

Si segnala che la misura è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea, allo stato non ancora rilasciata.

Tanto premesso, di seguito, si illustrano i principali chiarimenti forniti dall’Inps sul tema:

1.Datori di lavoro beneficiari (e destinatari) dell’esonero

Come accennato, l’esonero contributivo è fruibile da tutti i datori di lavoro privati (eccezion fatta per quelli del settore agricolo) che, nei mesi di maggio e/o giugno u.s., abbiano già fruito della Cassa Integrazione (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario di cui agli artt. 19-22-quinquies d.l. 18/2020 (conv. in l. 27/2020).

Nello specifico, “la previsione normativa individua nel datore di lavoro (identificato sulla base della matricola INPS) […] il soggetto beneficiario e destinatario dell’esonero, indipendentemente che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020”.

Ne consegue pertanto che un’eventuale cessione di ramo d’azienda non consente il trasferimento al cessionario anche del diritto all’esonero che, come tale, resta infatti in capo al cedente (unico destinatario del beneficio); di contro, in caso di fusione di società (sia per unione che per incorporazione), il credito contributivo potrà essere legittimamente fruito dalla società risultante dall’operazione.

Ciò posto, si precisa che un’ulteriore condizione legittimante il riconoscimento dell’esonero in parola è il rispetto (da parte del datore di lavoro richiedente) delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria, oltreché del vigente divieto di licenziamenti collettivi ed individuali per g.m.o. di cui all’art. 1, co. 309 e ss. della l. 178/2020.

2.Ammontare e calcolo dell’esonero

Il quantum dell’esonero è parametrato alle ore di integrazione salariale precedentemente fruite, potendo ammontare ad un importo massimo “pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei citati mesi”.

L’importo così calcolato dovrà essere riparametrato e applicato su base mensile e fruito, sino al 31 marzo p.v., per un periodo non superiore ad 8 settimane.

3.Ambito di applicazione: contribuzioni non esonerabili

Si evidenzia che non tutti i contributi a carico del datore di lavoro richiedente possono essere oggetto dell’esonero in esame e, in particolare, ne sono esclusi:

– i premi e i contributi INAIL;

– i contributi (eventualmente) dovuti al Fondo di cui all’art. 1, co. 755 della l. n. 296/2006, ai Fondi di cui agli artt. 26-29 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 e al Fondo di cui al decreto interministeriale n. 95269/2016;

– il contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della l. n. 388/2000;

– tutte le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle finalizzate ad apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

4.Cumulabilità con altre agevolazioni

In linea generale e salvo espressi divieti di cumulo, l’esonero contributivo in esame è compatibile con la fruizione di altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Nello specifico, come evidenziato nella circolare in esame, “laddove l’esonero contributivo risulti cumulabile con un’altra agevolazione, per l’effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento […] alla contribuzione residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato” ; in particolare, ove risultino applicabili più agevolazioni, il cumulo dovrà avvenire in ragione delle norme già approvate, in ordine temporale (ovverosia, provvedendo dapprima all’applicazione delle misure meno recenti fino ad arrivare a quella da ultimo introdotta nell’ordinamento).

Download Circolare Inps n. 30-2021- indicazioni sull’esonero contributivo alternativo alla fruizione delle (nuove) integrazioni salariali

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