22 Gennaio 2021
Con la recente circolare n. 2 dello scorso 12 gennaio u.s. – facendo seguito alla precedente n. 132 del 20 novembre 2020 – l’Inps ha reso chiarimenti ed istruzioni amministrative in merito al congedo straordinario di cui all’art. 22-bis d.l. n. 137/2020 (conv. in l. n. 176 del 18 dicembre 2020).
Si rammenta che il congedo in parola (per sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado) è stato inizialmente introdotto dall’art. 13, co. 1 del d.l. n. 149/2020 (cd. “Ristori-bis”), in aggiunta a quello cd. per quarantena scolastica di cui all’art. 21-bis d.l. n. 104/2020 (s.m.i.) e che a seguito dell’abrogazione del d.l. n. 149/2020, le disposizioni del citato art. 13 sono state reinserite, con specifiche modifiche, nell’art. 22-bis della l. n. 176/2020 (di conversione del d.l. n. 137/2020).
Ebbene, il primo comma della suddetta norma prevede che “limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. “zone rosse”), individuate con ordinanze del Ministero della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle (classi seconde e terze delle) scuole secondarie di primo grado (cd. scuole medie), e nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza […]”.
Il medesimo beneficio è, inoltre, riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ex art. 4, co. 1, l. n. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, a prescindere dalla collocazione di queste ultime in una “zona rossa” (art. 22-bis, co. 3 d.l. in esame).
Tanto premesso, con la circolare in oggetto l’Istituto previdenziale ha analizzato e chiarito (per entrambe le suddette categorie di destinatari) i requisiti previsti per la fruizione, la durata del congedo, il quantum dell’indennizzo e le varie situazione di incompatibilità che di seguito si sintetizzano.
1. Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.
a) Soggetti destinatari e requisiti per la fruizione:
il beneficio in esame spetta esclusivamente ai genitori (anche affidatari o collocatari) lavoratori dipendenti, con esclusione pertanto dei lavoratori autonomi, anche se iscritti alla Gestione separata Inps.
Evidentemente, si deve trattare di un rapporto di lavoro subordinato in essere e pertanto, come espressamente chiarito nella circolare in oggetto, “in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo di cui trattasi, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate”.
E ancora, il congedo può essere fruito da uno solo dei due genitori oppure da entrambi (ma non le medesime giornate) e a condizione che il richiedente (o l’altro genitore) non stiano svolgendo l’attività lavorativa in modalità agile.
Da ultimo, è indispensabile che il figlio (anche non convivente con il genitore) frequenti la classe seconda o terza della scuola media (secondaria di primo grado) per la quale sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza con ordinanza del Ministro della Salute con cui si dispone l’attuazione delle misure di cui all’art. 3, co. 4, lett. f) del d.p.c.m del 3 novembre 2020 (a cui ha fatto seguito quello del 3 dicembre 2020) e dell’art. 19-bis del d.l. n. 137/2020.
Pertanto, il congedo in esame – diversamente da quello di cui all’art. 21-bis del d.l. n. 104/2020 (conv. in l. n. 126/2020) che trova applicazione sull’intero territorio nazionale – è concesso limitatamente alle aree classificate come “zone rosse”.
a) Durata massima:
Il congedo può essere fruito per tutto o parte del periodo della predetta sospensione, eccezion fatta per i giorni antecedenti al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del d.l. n. 149/2020).
In ogni caso, all’atto della presentazione della domanda (da effettuarsi esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale web dell’Inps, Contact center integrato o Patronati) potrà essere inserito anche il periodo precedente alla data di presentazione stessa (purché collocato dopo il 9 novembre u.s.).
a) Indennizzo:
Al beneficiario del congedo è riconosciuta, “in luogo della normale retribuzione” (e pertanto per le sole giornate lavorative ricadenti nel periodo di assenza), un’indennità pari al 50% del trattamento economico stesso, coperta da contribuzione figurativa.
a) Situazioni di incompatibilità:
Come anticipato, la fruizione del congedo in esame è esclusa nel caso in cui l’altro genitore – per esigenze legate allo stesso figlio – stia svolgendo l’attività lavorativa in modalità di smart-working o, ancora, se stia fruendo del medesimo congedo (sia per lo stesso che per altro figlio, avuto con lo stesso genitore).
1. Congedo straordinario per genitori di figli disabili gravi in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza o della chiusura di centri diurni a carattere assistenziale.
a) Soggetti destinatari e requisiti per la fruizione:
tale congedo – fermo quanto già esposto relativamente al requisito del rapporto di lavoro dipendente (in essere) ed all’estensione del beneficio anche ai genitori affidatari o collocatari – è previsto per far fronte alla sospensione della didattica in presenza in scuole di ogni ordine e grado o alla chiusura del centro diurno a carattere assistenziale nei quali è (rispettivamente) iscritto/accolto il figlio disabile.
L’accoglimento della domanda sarà indipendente, oltreché dalla convivenza o meno del figlio con il genitore richiedente, altresì dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove sono ubicati la scuola o il centro suddetti.
a) Durata massima e indennizzo:
al pari di quanto sopra, inoltre, la fruizione (totale o parziale) massima del congedo – comunque esclusa per le giornate antecedenti al 9 novembre u.s. – coincide con il periodo di sospensione/chiusura.
b) Indennizzo:
quanto all’indennizzo, si applicano le medesime disposizioni previste per congedo straordinario di cui al precedente punto 1).
c) situazioni di incompatibilità/compatibilità:
non è permessa la fruizione del congedo in parola negli stessi giorni in cui l’altro genitore sia svolgendo l’attività lavorativa in modalità agile o stia fruendo dello stesso congedo (per esigenze legate allo stesso figlio); è invece fruibile nel caso l’altro genitore sta beneficiando del medesimo congedo per un altro figlio (purché comune ad entrambi i genitori) o del congedo di cui all’art. 21-bis d.l. n. 104/2020 (s.m.i.) o, ancora, dei permessi cd. “104”, del prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 d.lgs. n. 151/2001 o del congedo straordinario biennale ex art. 42, co. 5 medesimo d.lgs.
In attesa di successive ed ulteriori indicazioni dell’Inps in merito alle modalità di presentazione delle domande, deve ritenersi che – alla luce dell’interpretazione estensiva fornita con la circolare in commento – il congedo potrà pacificamente essere concesso, anche con effetto retroattivo, per i periodi specificatamente indicati nell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui viene disposta l’applicazione delle misure previste per le cd. “zone rosse”.