19 Gennaio 2021
Con la circolare numero 153 del 22 dicembre u.s. l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai presupposti ed ai limiti del bonus per servizi di baby-sitting introdotto, tra le altre misure di sostegno ai lavoratori connesse all’emergenza da COVID-19, dall’articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2020).
Il suddetto bonus, ordinariamente destinato ai genitori di minori la cui attività scolastica sia stata sospesa per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo, spetta solo ai lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps (parasubordinati e lavoratori autonomi), nonché alle Gestioni delle assicurazioni obbligatorie speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con esclusione però dei collaboratori contestualmente iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie (come i dipendenti o i libero-professionisti iscritti a casse previdenziali autonome).
Ai fini dell’accesso al beneficio in questione, è necessario che:
a) il genitore richiedente sia convivente con il minore e risieda in una delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. “zone rosse”), ovvero in comuni limitrofi a dette zone;
b) il minore frequenti una scuola situata all’interno delle medesime zone, così come individuate dalle specifiche ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta), del 10 novembre 2020 (Provincia autonoma di Bolzano) e del 13-20 novembre 2020 (Campania e Toscana ed Abruzzo).
L’Inps, tuttavia, chiarisce che il requisito sub-a) può sempre essere superato qualora comunque il minore frequenti un istituto scolastico ubicato in una delle suddette “zone rosse”. E così, a titolo esemplificativo, se il genitore è residente a Cagliari, ma il bambino frequenta la scuola secondaria nel Comune di Milano (ad esempio, perché il genitore si è trasferito temporaneamente per motivi di lavoro), la domanda verrà accolta.
Il bonus viene erogato solo per gli alunni delle classi seconda e terza media. In deroga a tale limitazione, tuttavia, come precisato dalla circolare in esame, “possono richiedere il bonus in argomento le famiglie di minori disabili che frequentino scuole di ogni ordine e grado (ovvero scuole dell’infanzia, primaria e secondarie), per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza ovvero che siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura”.
Le date nelle quali potrà essere utilizzato il bonus per l’effettivo svolgimento delle prestazioni di baby-sitting devono coincidere con il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Alla domanda deve essere allegato l’attestato di frequenza della scuola rilasciato dal dirigente scolastico.
L’importo spettante per il bonus non può superare la somma massima di 1.000 euro e, in presenza dei requisiti sopra elencati, verrà erogato a prescindere dall’avvenuta fruizione dei bonus pari a 600 euro (per un totale massimo di 1.200 euro), eventualmente erogati ai sensi dei già citati decreti Cura Italia e Rilancio.
La misura in questione può essere erogata alternativamente ad entrambi i genitori, a condizione che la prestazione lavorativa resa dal genitore richiedente e dall’altro genitore al momento della domanda non sia svolta al 100% in modalità agile ed a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione (CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario etc.)
Tutti i requisiti devono essere auto-dichiarati nel modello della domanda e saranno verificati in fase di istruttoria dalla struttura INPS territorialmente competente
Il bonus viene erogato attraverso il Libretto Famiglia previa registrazione sulla piattaforma delle prestazioni occasionali che si trova sul sito dell’INPS.