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Chiarimenti sull’esclusione dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori privati

12 Agosto 2016

Con circolare n. 95 del 7 giugno 2016, l’Inps è intervenuta a fornire indirizzi operativi in ordine all’applicazione delle previsioni sull’esenzione del lavoratore dalle fasce di reperibilità presso il proprio domicilio durante la malattia, estese ai dipendenti privati dall’art. 25 del d.lgs. n. 151/15 (cfr. nota “Esenzione dalle fasce di reperibilità”, pubblicata sul sito dello studio nell’area “Pareri pubblici e news”).

La norma rinviava ad un apposito decreto del Ministero del Lavoro l’individuazione delle casistiche per le quali poteva essere attuata la suddetta esenzione ed il Dicastero ha provveduto con decreto 11 gennaio 2016 (pubblicato in G.U. il 21 gennaio u.s.), prevedendo l’esclusione dal suddetto obbligo nei confronti dei dipendenti per i quali l’assenza sia eziologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita risultanti da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia da effettuare;
b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta che abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.
Evidentemente, le fattispecie individuate dal Ministero necessitavano di ulteriori specificazioni, al fine di non lasciare ai medici curanti un eccessivo margine di discrezionalità nella determinazione delle ipotesi (e dei pazienti) sottratti al controllo domiciliare.

A tal fine, l’Inps – nella circolare in commento – ha stilato un’apposita lista di riferimento per i medici curanti, contenente sia le situazioni patologiche che integrano il diritto all’esonero delle fasce di reperibilità e che, generalmente, richiedono la somministrazione di farmaci salvavita (tra queste: sindromi vascolari acute con interessamento sistemico; emorragie severe/infarti d’organo; insufficienza renale o respiratoria acuta; cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto; aids conclamato; malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in TSO; neoplasie maligne in trattamento chemioterapico, radioterapico o chirurgico; trapianti di organo), nonché precisi riferimenti (e rinvii) per l’individuazione sia della situazione di “invalidità riconosciuta” sia delle patologie connesse o sottese a tale invalidità, che possano determinare una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67%.
L’intento dell’Istituto di Previdenza è chiaramente quello di fornire riferimenti univoci ai medici che redigono i certificati di malattia, al fine di non lasciare ogni eventuale riconoscimento del beneficio in discorso alla mera discrezionalità della “molteplicità di curanti con criteri e personali modalità operative spesso difformi persino su medesimi ambiti territoriali”.
Solo in presenza delle situazioni patologiche enumerate dalle Linee Guida allegate alla circolare dell’Inps in commento, i medici potranno valorizzare il campo del certificato medico relativo a “terapie salvavita/invalidità”, che darà diritto all’esenzione dalle fasce di reperibilità.

Dal canto loro, i datori di lavoro – verificata la presenza dell’attestazione sopra riportata all’interno dei certificati medici – non potranno più chiedere all’Inps l’espletamento della cd. visita fiscale, ferma restando la possibilità per gli stessi di segnalare (mediante pec, alla sede Inps territorialmente competente) possibili eventi per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica in ordine a quanto attestato dal medico curante ai fini dell’esenzione (e, a fortiori, della malattia).
Spetterà alla sede Inps destinataria della richiesta valutare l’opportunità di effettuare eventuali controlli sullo stato morboso del lavoratore e sul ricorrere dei requisiti previsti per godere dell’esenzione dalla reperibilità, dandone notizia al datore di lavoro richiedente.
La circolare rinvia poi ad un successivo messaggio l’adozione di specifiche istruzioni rivolte alle strutture territoriali Inps in merito alla gestione delle attività di monitoraggio.
Si deve, tuttavia, segnalare come né l’Inps né il Ministero abbiano individuato eventuali sanzioni nel caso in cui venga accertata (in sede di verifica) l’insussistenza dei presupposti per godere dell’esenzione in argomento, attestata dal medico curante nel certificato.

In assenza di riferimenti, si ritiene che resti ferma – in ogni caso – la possibilità per tutti i lavoratori in malattia di allontanarsi dal proprio domicilio durante le suddette fasce di reperibilità nei casi in cui sussista la necessità indifferibile di una visita medica o di un trattamento terapeutico di cui non sia possibile la fruizione né nel domicilio eletto né in orario diverso (rispetto alle fasce di reperibilità).
Chiaramente, incomberà sul lavoratore l’onere di dimostrare il carattere imprescindibile ed indifferibile della causa del proprio allontanamento dal domicilio, nonché quello di informare preventivamente il datore di lavoro, onde evitare l’applicazione di successive sanzioni disciplinari.

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