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Chiarimenti ministeriali sulla sorveglianza sanitaria dei “lavoratori fragili”

11 Settembre 2020

Come noto, l’art. 83 del decreto legge n. 34/20 (c.d. Decreto Rilancio), convertito nella legge n. 77/2020, aveva previsto un regime di sorveglianza sanitaria straordinaria nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contrarre il Coronavirus, stabilendo che «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori esposti al rischio di contagio in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologie da COVID-19 o da esiti di patologie oncologiche  o dello svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità».

Senonché, il successivo decreto legge n. 83/20 – che ha prorogato lo stato di emergenza sino al 15 ottobre 2020 – non ha invece prolungato l’efficacia di tale norma, che, conseguentemente, deve ritenersi abrogata dal 1° agosto 2020, come confermato dalla Circolare n.13, emessa lo scorso 4 settembre, dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Salute.

Ciò non esclude, tuttavia, che nei confronti dei lavoratori che, stante la ancora perdurante fase di emergenza sanitaria, si ritengano maggiormente esposti a rischi collegati al loro particolare stato di salute, possa essere effettuata la sorveglianza sanitaria ordinariamente prevista dalla normativa vigente, ovvero dall’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 e/o dall’art. 5 della legge n. 300/1970.

Tale soluzione è stata avallata dalla suindicata Circolare la quale ha precisato che, fermi restando gli strumenti approntati durante la fase emergenziale, resta fondamentale il quadro normativo di riferimento di settore ed, in particolare, le citate norme di legge.

Segnatamente la Circolare interministeriale ha affermato che «tali norme delineano gli strumenti di sorveglianza sanitaria fondamentali anche per il miglioramento continuo e il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure di contenimento, integrando anche un valido sistema di verifica della presenza di condizioni di fragilità del lavoratore/della lavoratrice dipendente, demandando al medico competente e ai servizi ispettivi degli enti pubblici e degli istituti specializzati l’accertamento della idoneità del lavoratore/della lavoratrice all’espletamento della mansione».

Quanto al concetto di “fragilità”, secondo le precisazioni ministeriali, esso va identificato in quelle particolari condizioni di salute del lavoratore che, rispetto alle patologie già preesistenti, potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto come coerentemente affermato dalla letteratura scientifica prevalente.

In virtù delle considerazioni sopra formulate, pertanto, i datori di lavoro, essendo venuta meno la norma che sanciva la sorveglianza sanitaria eccezionale, possono comunque  invitare i lavoratori che versino in una condizione di rischio (derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità ovvero da altre condizioni che possono caratterizzare una maggiore rischiosità) a rivolgersi al medico competente al fine di verificare la sussistenza di eventuali rischi connessi allo svolgimento delle loro mansioni in relazione al loro particolare stato di salute.

Al riguardo si rammenta, infatti, che l’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, tra le ipotesi in cui va effettuata la sorveglianza sanitaria, ricomprende espressamente quella «…su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute…».

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