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Chiarimenti in merito alla festività del 17 marzo 2011 e alla festività soppressa del 4 novembre

20 Maggio 2011

Convertito in legge con modifiche il d.l. n. 5/2011 sul trattamento della festività del 17 marzo 2011

Tramite la legge n. 47 del 21 aprile u.s., pubblicata in Gazzetta Ufficiale in pari data, è stato convertito il decreto-legge n. 5 del 22 febbraio 2011, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.

Il testo definitivo del provvedimento, coordinato con le modifiche operate in sede di conversione, ha in sostanza fatto proprio il contenuto dell’emendamento chiarificatore di cui si era dato conto mediante la nota precedentemente diffusa sullo stesso argomento, disponendo che “al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011 mentre, con riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi”.

Ha trovato, dunque, piena conferma l’interpretazione della normativa in questione fornita sin dall’inizio dall’Aris, secondo cui al personale in servizio nella giornata del 17 marzo 2011 compete l’indennità di servizio festivo prevista dall’art. 61 lett. c) del ccnl Aris-Aiop (personale non medico) e dall’art. 47 del ccnl Aris-Cimop (personale medico), oltre al diritto ad un giorno di astensione a compensazione della mancata fruizione della festività in questione.
Ne consegue, pertanto, che per i suddetti lavoratori i giorni di ferie complessivamente spettanti in relazioni alle festività soppresse continueranno ad essere quattro.
Di contro, i lavoratori i quali abbiano fruito dell’astensione lavorativa in occasione della festa nazionale in argomento avranno diritto ad ulteriori tre giorni di ferie.

16/03/2011

A seguito della nota precedentemente diffusa in merito al trattamento economico e normativo spettante, in occasione alla Festa Nazionale del 17 marzo 2011, al personale dipendente delle strutture sanitarie presso le quali trova applicazione il ccnl Aris, sono pervenute allo scrivente alcune richieste di chiarimenti nelle quali veniva puntualizzato che la giornata del 4 novembre non andrebbe annoverata tra le cc.dd. “festività soppresse”.
In particolare, tali osservatori hanno sostenuto che coloro che si astengano dal lavoro in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia avrebbero diritto a beneficiare di ulteriori quattro giorni di ferie in sostituzione delle festività soppresse previste dagli artt. 18 e 30 dei contratti collettivi della sanità privata per il personale medico e non medico.
In senso contrario, vale sottolineare che è lo stesso art. 1 del decreto-legge n. 5/2011, nel disciplinare la festività in questione, ad indicare espressamente la giornata del 4 novembre come festività soppressa, qualificazione peraltro puntualmente ribadita nella relazione tecnica che ha accompagnato la presentazione al Senato del disegno di legge di conversione del suddetto decreto, e confermata dalla prassi costante (cfr. Circolare Inps n. 95 bis del 6 settembre 2006).

La questione, ad ogni modo, appare destinata ad essere superata dal dato normativo, atteso che alla luce dell’ultimo emendamento proposto al disegno di legge, l’art. 1 comma 2° dovrebbe essere riformulato come segue: “al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre, ovvero, ove non esplicitamente prevista nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nei diversi settori, per una delle quattro festività soppresse civili o religiose regolate dai contratti collettivi nazionali medesimi, non si applicano ad una di tali ricorrenze ma in sostituzione della festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia proclamata il 17 marzo 2011”.
Una parte (seppure minoritaria) dei commentatori ha, inoltre, sostenuto che, ai sensi della disposizione in esame, i lavoratori in servizio nella giornata del 17 marzo non avrebbero diritto alle maggiorazioni previste per le festività elencate dall’art. 2 della legge n. 260/49, ciò in quanto l’art. 1 comma 1° del decreto-legge n. 5/2011 non contiene alcun richiamo all’art. 5 della medesima legge (che infatti prevede tale maggiorazione).

Nel caso di specie, tuttavia, anche tale aspetto risulta superato dal fatto che l’espressa qualificazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia come giorno festivo comporta, ai sensi dell’art. 61 lett. c) del ccnl Aris-Aiop per il personale non medico e dell’art. 47 del ccnl Aris-Cimop per il personale medico, la decorrenza dell’indennità di servizio festivo.
In ogni caso, vale sottolineare che le incertezze interpretative connesse all’applicazione del decreto-legge n. 5/2011 hanno formato oggetto di un’istanza di interpello presentata dall’Aris al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 11 marzo u.s.
Tanto osservato, in attesa dei chiarimenti ministeriali si ritiene che il personale in servizio nella giornata del 17 marzo 2011 avrà diritto alla suddetta indennità, nonché a godere di un ulteriore giorno di astensione a compensazione della mancata fruizione della festività in questione. Per tali lavoratori, pertanto, deve ritenersi che i giorni di ferie complessivamente spettanti in relazioni alle festività soppresse continueranno ad essere quattro.
Viceversa, i restanti dipendenti beneficeranno, oltre che dell’astensione del 17 marzo, di ulteriori tre giorni di ferie.

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