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Chiarimenti dell’INL sulla “deroga assistita” del contratto a termine.

12 Marzo 2019

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in risposta alle richieste di chiarimento pervenute da differenti uffici delle proprie sedi territoriali, con la recente nota n. 1214 del 7 febbraio 2019, ha fornito interessanti delucidazioni sulla corretta applicazione del terzo comma dell’art. 19 del d.lgs n. 81/2015, rubricato “Apposizione del termine e durata massima” del contratto a termine, alla luce delle modifiche intervenute con la legge n. 96/2018 di conversione del decreto legge n. 87/2018 (cd. Decreto Dignità).

In particolare, la suddetta norma dispone che: “Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio”.

Con la citata previsione legislativa viene, pertanto, concessa la possibilità di stipulare presso l’Ispettorato territoriale del lavoro un ulteriore contratto a tempo determinato fra le stesse parti oltre il limite di 24 mesi previsto dalla legge, della durata massima di 12 mesi.

In ragione delle recenti modifiche legislative intervenute con il “Decreto Dignità”, è sorto il dubbio in vari uffici territoriali dell’Ispettorato che il contratto a termine possa essere stipulato in deroga unicamente al limite legale di 24 mesi e non anche a quello massimo stabilito dalla contrattazione collettiva.

In proposito, si rammenta che l’art. 19, c. 2° del d.lgs n. 81/2015, testualmente prevede che: “Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non puo’ superare i ventiquattro mesi”.

Risolvendo il suddetto dubbio interpretativo, l’Ispettorato chiarisce che la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a termine “in deroga assistita” presso gli uffici territoriali del lavoro, trova applicazione sia nell’ipotesi in cui il limite iniziale sia quello previsto dal comma 2° dell’art. 19 (ossia 24 mesi), sia nel caso in cui il limite sia individuato da contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o da contratti aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Pertanto, in ragione delle suddette precisazioni, l’ulteriore contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del d. lgs. 81/2015, potrà essere stipulato allo scadere sia del nuovo limite legale massimo pari a 24 mesi, sia di quello individuato dalla contrattazione collettiva

L’INL, a scanso di ogni equivoco, si premura di specificare nella medesima nota che – in ogni caso – resta ferma l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 19, c. 1, del d.lgs. n. 81/2015, relativamente alla necessità di apporre le causali giustificative per i rinnovi o le proroghe dei contratti a termine.

Pertanto, il nuovo contratto a tempo determinato in deroga assistita dovrà pur sempre essere stipulato solo in presenza di “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori” oppure per “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.”

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