12 Aprile 2011
Con ordinanza 2112 del 28 gennaio 2011, la Corte di Cassazione ha ravvisato profili di illegittimità costituzionale nelle nuove disposizioni sul tempo determinato introdotte dalla legge 183 del 2010, ed ha quindi rimesso gli atti alla Corte Costituzionale.
La legge in parola ha sostanzialmente fissato in misura certa (tra 2,5 e 12 mensilità) l’ammontare del risarcimento dovuto al lavoratore nell’ipotesi di accertamento giudiziale dell’illegittimità del termine apposto ad un contratto a tempo determinato: in altre parole, a seguito delle modifiche introdotte dal collegato lavoro, il lavoratore assunto con un contratto a termine illegittimo potrà ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche un’indennità risarcitoria predefinita.
La ratio della nuova norma è evidente e condivisibile: non sarebbe giusto che le conseguenze delle note inefficienze del nostro sistema giudiziario (una controversia giudiziaria può durare anche dieci anni) ricadessero sul datore di lavoro, che – con l’attuale legge e con gli attuali tempi della giustizia – in caso di soccombenza potrebbe anche essere condannato ad un risarcimento pari a dieci anni di retribuzione!
Invece, per quel che appare, la Corte di Cassazione ipotizza l’illegittimità della norma proprio in quanto detta norma non fa ricadere sul datore di lavoro le conseguenze del ritardo; l’ordinanza di remissione sostiene infatti che <<il danno sopportato dal lavoratore è pari almeno (sic) alle retribuzioni perdute>>, ed anche che <<la liquidazione di un’indennità sproporzionata per difetto può indurre il datore a persistere nell’inadempimento>>.
Non si può non comprendere (e per certi versi condividere) la certosina ricerca di garanzie per la (ex) parte debole del rapporto, ma possibile che non si tenga nel minimo conto anche la ex parte forte? Perché mai l’ordinanza non prende in considerazione anche la legittima motivazione a base della legge in parola, che imputa i veri danni non all’inadempimento del datore di lavoro, ma all’intollerabile lentezza del nostro sistema giudiziario?
La norma in contestazione, d’altra parte, non dimentica di sanzionare il datore di lavoro inadempiente, perché mantiene la previsione della riammissione in servizio e dell’indennità risarcitoria; semplicemente, tende ad evitare che il datore paghi oltre quelle che sono le sue responsabilità, in tutti i casi sempre più frequenti di durata sproporzionata dei processi.
Non sarebbe meglio se gli uffici giudiziari, ognuno per il proprio ambito di competenza, concentrassero gli sforzi per individuare soluzioni e sistemi per ridurre la durata dei processi, piuttosto che ricercare motivazioni giuridiche per farne ricadere su altri le conseguenze?