18 Febbraio 2022
Nella prima metà del mese di febbraio sono state emanate altre disposizioni in materia di gestione della pandemia in corso.
Il 7 febbraio è entrato in vigore il DPCM 4 febbraio 2022, relativo ai certificati di esenzione e di differimento dalla vaccinazione anti-Covid-19.
L’11 febbraio è stato pubblicato il decreto interministeriale che individua le patologie croniche che possono determinare il riconoscimento dello status di “lavoratore fragile” e, quindi, consentono al lavoratore di svolgere la prestazione lavorativa, fino al 28 febbraio 2022, in modalità agile, anche attraverso l’affidamento a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.
Con il primo intervento, preceduto da una lunga istruttoria e da accurate valutazioni da parte del Garante della Privacy, l’Esecutivo ha stabilito gli standard dei nuovi certificati di esenzione e differimento, i quali – dal 7 febbraio scorso – possono essere emessi esclusivamente in formato digitale, così da permettere la verifica attraverso la scansione del QR code e con gli altri sistemi di verifica automatizzati.
La disposizione, tuttavia, non fa decadere i certificati già rilasciati in formato cartaceo sino al 6 febbraio scorso, i quali rimangono validi, seppur solamente fino al prossimo 27 febbraio.
Con il secondo provvedimento, inoltre, il Ministro della Salute, d’intesa con i Ministri del Lavoro e della Pubblica Amministrazione, ha individuato analiticamente le patologie in presenza delle quali il dipendente assume lo status di lavoratore fragile. Alcune di esse sono indipendenti dall’eventuale esenzione dalla vaccinazione (come nel caso dei lavoratori con marcata compromissione della risposta immunitaria dovuta, ad esempio, a trapianti o a malattie oncologiche), altre invece sussistono solo laddove il dipendente sia contestualmente esentato dal vaccino.
L’attribuzione dello status di lavoratore fragile, tuttavia, non è automatica né richiede una valutazione da parte del datore di lavoro. Tale condizione, infatti, deve essere accertata dal Medico di Medicina Generale del lavoratore.
Infine, l’INPS, con messaggio n. 679 dell’11 febbraio scorso, è intervenuto per ribadire, a scanso di equivoci, che la nuova disciplina sui lavoratori fragili non ha alcun effetto ai fini del riconoscimento dell’indennità di malattia.
L’Istituto, infatti, ha chiarito che per l’anno 2022 non riconoscerà le indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori fragili di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 26 d.l. 18/20. Per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022, invece, tale indennità sarà riconosciuta per le sole giornate del 2021 “nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5 del citato articolo 26”, pari – per il 2021 – a 976,7 milioni di euro.