3 Aprile 2023
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo scorso è stato pubblicato il decreto legge n. 34/2023 (cd. “Decreto Bollette”) contenente “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 31 marzo 2023.
Alcune delle misure contenute nel provvedimento citato riguardano l’ambito sanitario, con il chiaro intento di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario.
In particolare all’art. 13 vi è la deroga alla disciplina dell’esclusività per i professionisti sanitari del SSN di cui alla l. 43/2006, consentendogli fino al 31 dicembre 2025 di rendere ulteriori prestazioni lavorative fuori dal proprio orario di lavoro, senza che trovi applicazione la normativa sull’incompatibilità prevista dagli articoli 4, co. 7, della legge 412/1991 e 53 del decreto legislativo 165/2001.
Tale previsione, invero, non rappresenta una novità assoluta, tenuto conto che la stessa risultava già prevista dall’art. 3 quater del d.l.127/2021 nei limiti, tuttavia, di “un monte ore complessivo settimanale non superiore a otto ore”.
Il citato limite orario è stato però eliminato con il recente Decreto Bollette, fermo restando la necessità dell’autorizzazione di tale attività da parte del vertice dell’amministrazione di appartenenza, al fine di “garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale”.
Ad oggi, pertanto, i suddetti operatori, previa autorizzazione, potrebbero svolgere attività esterna, anche presso strutture sanitarie private accreditate, senza precisi limiti di tempo, salvi quelli derivanti dall’applicazione della normativa in materia di orario di lavoro o di sicurezza sul lavoro, nonché dall’esigenza di assicurare la necessaria qualità delle cure.
Si segnala, invece, che la previsione normativa non riguarda gli operatori di interesse sanitario (come gli OSS), per i quali continuano a valere le ordinarie disposizioni in materia di incompatibilità.
Ulteriori novità sono inoltre previste con riguardo al riconoscimento dei titoli sanitari (ed OSS) stranieri, tematica su cui invero era recentemente intervenuto anche il cd. Decreto Milleproroghe e la successiva legge di conversione n. 14/2023.
Ebbene, l’art. 15 del recente Decreto Bollette – nel confermare la possibilità per i professionisti sanitari e per gli OSS stranieri di esercitare in Italia le attività della propria qualifica, sino al 31 dicembre 2025, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli – ha demandato la relativa disciplina ad un’intesa che dovrà essere adottata dalla Conferenza Stato Regioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Sino all’adozione di tale regolamentazione, e comunque entro sei mesi, resteranno in vigore le disposizioni che già consentivano di beneficiare di tale procedura nel periodo emergenziale (cfr. art. 6 bis del d.l. 105/2021 e art. 13 del d.l. 18/2020), come già chiarito con note del 14 dicembre 2021 e del 30 agosto 2022.
Sin da ora, però, viene abrogato l’ulteriore onere che era stato previsto per i sanitari dall’art. 4-ter del d.l. 198/2022, e cioè l’obbligo di comunicare “all’Ordine competente l’ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della regione interessata, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l’attività nonché ogni successiva variazione”.
Tale disposizione, d’altronde, poneva nella prassi non pochi problemi interpretativi, tenendo conto che alcune Regioni non hanno previsto alcun riconoscimento, da parte del SSR, dei titoli di questi lavoratori.
Allo stato, pertanto, sarà opportuno – oltreché necessario – attendere i chiarimenti della Conferenza Stato Regioni, nella speranza di definire (finalmente) un’unica procedura a livello nazionale.
Si segnala, infine, che il Decreto (se convertito in legge) renderà strutturale la procedura di assunzione a termine degli specializzandi introdotta dal Decreto Calabria, eliminando la scadenza del 31 dicembre 2025 attualmente vigente a seguito dell’entrata in vigore del già citato Decreto Milleproroghe. Il provvedimento modifica anche gli attuali limiti alla durata del rapporto, stabilendo che il contratto possa essere prorogato, anche più volte e senza il vincolo dei dodici mesi, “fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica”.