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Cambio del contratto collettivo e sopravvivenza delle rappresentanze sindacali

22 Febbraio 2022

Cosa succede alle rappresentanze sindacali aziendali in caso di trasferimento di ramo d’azienda ed applicazione di un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto da altri sindacati?

Il Tribunale di Milano risponde a questa domanda, con la recente sentenza del 21 dicembre 2021, offrendo un diverso punto di vista su una problematica tutt’altro che rara nella gestione delle realtà imprenditoriali, anche sanitarie.

Il caso specifico è costituito da una operazione di cessione di ramo d’azienda in cui l’acquirente, avvalendosi della specifica facoltà prevista dall’art. 2112 del Codice civile, ha stabilito di applicare il proprio contratto collettivo e, conseguentemente, ha comunicato la decadenza alle rappresentanze delle Organizzazioni sindacali (OO.SS.) firmatarie del precedente CCNL.

Tale decisione è stata considerata antisindacale dalle OO.SS. e, quindi, contestata in giudizio (in base all’art. 28 l. 300/70); tuttavia, nella prima fase sommaria del procedimento, il magistrato del Lavoro ha ritenuto corretto l’operato del datore di lavoro, dando applicazione all’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori che prevede che le RSA possano costituirsi solamente nell’ambito dei sindacati che abbiano sottoscritto il contratto collettivo applicato, ovvero, secondo quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 231/2013, che abbiano quantomeno preso parte alla relativa trattativa.

Il giudice del reclamo, invece, ha espresso qualche perplessità, muovendo non dal diritto italiano, bensì da quello comunitario e, segnatamente, dalla direttiva 2001/23/Ce, che mira ad evitare che i lavoratori rimangano privi di rappresentanza sindacale a causa delle procedure di cessione d’azienda.

In effetti, come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto comunitario induce a ritenere che, salve deroghe espresse desumibili dalla normativa nazionale, esiste un principio generale secondo cui il trasferimento di azienda (o di ramo della stessa) così come non incide negativamente sulla continuità dei rapporti di lavoro, né sul mantenimento dei diritti e degli obblighi nascenti da tali rapporti, a livello individuale, non osta di per sé alla continuità delle cariche e delle competenze (nonché delle prerogative) sindacali interne instaurate sulla base dei rapporti di rappresentanza preesistenti (Cassazione,. Sentenza 6723/2003).

Tuttavia, in caso di mutamento del CCNL, una deroga è effettivamente prevista dal diritto nazionale, posto che l’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, come riconosciuto dal primo giudice, non contempla l’esistenza di RSA al di fuori delle OO.SS. rappresentative sulla base del contratto collettivo applicato.

Il Tribunale di Milano, tentando di conciliare le esigenze sottese ad entrambe le disposizioni, ha però escluso la decadenza automatica delle RSA precedenti, stabilendo che, in caso di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, qualora si applichi un diverso CCNL non sottoscritto dalle OO.SS. di riferimento delle rappresentanze interne, deve procedersi alla designazione e costituzione di una nuova rappresentanza dei lavoratori; le RSA precedenti, tuttavia, non decadono, ma mantengono temporaneamente le proprie prerogative sino alla costituzione dei nuovi organismi sindacali.

La tesi sostenuta dal Tribunale di Milano, pur offrendo interessanti spunti di riflessione, lascia tuttavia scoperti alcuni importanti aspetti applicativi: cosa succede, infatti, se le OO.SS. firmatarie del nuovo CCNL non procedono alla nomina di nuove rappresentanze dei lavoratori?

Certamente, infatti, il datore di lavoro non può in alcun modo ingerirsi nelle dinamiche interne a ciascuna Organizzazione, cosicché di fatto sarebbe lasciata alle relazioni tra le diverse associazioni sindacali la scelta delle OO.SS. titolari del diritto a costituire le proprie rappresentanze in seno all’unità produttiva.

Una simile conclusione, tuttavia, non sembra coerente con il complessivo sistema di libertà sindacale delineato dall’art. 39 della Costituzione, nel quale nessuna parte può imporsi alle altre per legge, ma solo per la propria forza contrattuale.

Sarà, pertanto, interessante seguire gli eventuali sviluppi della vicenda giudiziaria, per vedere come saranno risolti tali dubbi interpretativi.

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