area clienti

Burnout sul lavoro, per l’Oms lo stress è una vera sindrome

17 Settembre 2019

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha riconosciuto per la prima volta il burnout quale sindrome da stress da lavoro, inserendola nella sua classificazione internazionale delle malattie (Icd) che, ampiamente utilizzata come punto di riferimento per le diagnosi, entrerà in vigore dal 2022.

In merito, preliminarmente, occorre distinguere, in relazione ai rischi a carico dei lavoratori, lo stress da lavoro-correlato dalla sindrome del burnout.

Lo stress da lavoro-correlato, secondo la definizione data dall’Accordo quadro europeo del 2004, è uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti; tale status tuttavia non è infallibilmente riconducibile al solo disagio causato dalla condizione lavorativa.

Un fenomeno per diversi aspetti simile ma che concerne una cerchia più ristretta di persone, ossia coloro che esercitano una professione c.d. di “aiuto”, è invece il burnout.

Introdotto nel 1975 per la prima volta dallo psichiatra Hebert J. Freudenberger, ripreso e reso famoso dalla sociologa Christina Maslach, il burnout configura una condizione di stress lavorativo riscontrabile con maggior frequenza in persone che svolgono attività ad alto livello relazionale e interessa pertanto tutte quelle figure caricate da una duplice fonte di stress, quello personale e quello della persona che intendono aiutare, affliggendo in particolar modo medici e figure sanitarie ed assistenziali, ma non meno gli psicologi e gli assistenti sociali, i poliziotti e i vigili del fuoco.

L’Oms definisce il burnout in termini di “sindrome concettualizzata come conseguenza di stress cronico sul posto di lavoro non gestito con successo” ed è caratterizzato da tre dimensioni: “senso di esaurimento o debolezza energetica; aumento dell’isolamento dal proprio lavoro con sentimenti di negativismo o cinismo e ridotta efficacia professionale”.

Secondo diversi autori (C. Maslach, La sindrome del “burnout”. Il prezzo dell’aiuto agli altri; Pellegrino, La sindrome del “burn-out”) si tratta di una situazione avvertita come intollerabile, in quanto l’operatore percepisce una distanza incolmabile tra la quantità delle richieste rivoltegli dagli utenti e le risorse disponibili, sia individuali sia organizzative, per rispondere positivamente a tali richieste; ne deriva un senso di impotenza acquisita, dovuta alla convinzione di non poter far nulla per modificare la situazione, per eliminare l’incongruenza tra ciò che si ritiene che l’utente si aspetti e ciò che si è in grado di fare.

Orbene, dal punto di vista civilistico, l’incidenza dello stress negativo sul lavoro deriva essenzialmente dalla violazione dell’art. 2087 c.c., che disciplina l’obbligo gravante sul datore di lavoro di tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori.

Da tale disposizione sorge il divieto, per il datore di lavoro, non solo di compiere direttamente qualsiasi comportamento lesivo della integrità psico-fisica del prestatore di lavoro, ma anche l’obbligo di prevenire qualsiasi comportamento posto in essere dai superiori gerarchici, preposti o di altri dipendenti nell’ambito dello svolgimento dell’attività lavorativa che possa causare una situazione di disagio per i lavoratori.

La legislazione della sicurezza contenuta nel TUSL (d.lgs. n.81/2008), alla definizione di salute (mutuata dall’OMS), parla di “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in assenza di malattia o d’infermità”.

In particolare, la lettera q) dell’art 2 del decreto citato, inerente al processo di valutazione dei rischi gravante sul datore di lavoro, esige che la valutazione debba essere “globale” e documentata, debba dunque riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Tuttavia, finora, includere nella sfera di protezione del lavoratore anche aspetti attinenti alla sfera psicologica, esorbitando dai confini tradizionali del rischio, non è stato agevole, attesa l’interpretazione tassativa dell’art. 17 del TUSL relativo all’obbligo di valutazione dei rischi gravante sul datore di lavoro.

La definizione del burnout quale sindrome, pertanto, agevola sicuramente la valutazione dei rischi che confluisce nel piano di sicurezza, costituendo un piccolo passo verso una tutela più completa di tutte le situazioni che in vario modo possono compromettere alla salute dei lavoratori.

Potrebbe interessarti anche
Gestione del rapporto di lavoro
Nuova proroga dello smart-working per i super fragili
 L’incremento dei contagi registratosi nelle ultime settimane sembra aver...
1 min
Gestione del rapporto di lavoro
Irriducibilità della retribuzione e ius variandi del datore di lavoro
Il principio di irriducibilità della retribuzione sancito dall’art. 2103 c.c....
2 min
Gestione del rapporto di lavoro
Lavoratori a tempo parziale e assolvimento dell’obbligo di formazione
Il lavoratore è tenuto a svolgere la formazione obbligatoria anche se richiesta...
3 min
Gestione del rapporto di lavoro
Anche la Corte d’Appello conferma che occorre fare riferimento all’orario normale di lavoro per quantificare le assenze per i permessi ex lege 104
Con motivazioni pubblicate lo scorso 26 luglio, la Corte d’Appello di Roma (se...
3 min
Gestione del rapporto di lavoro
Le conseguenze della mancata fruizione delle ferie nei termini di legge
I dipendenti che non fruiscono delle ferie rischiano di perderle? La Corte di...
2 min