In data 10 maggio 2012 la Conferenza unificata Stato-Regioni ha approvato il decreto attuativo delle norme introdotte dall’art.2 del decreto legge n.70/2011, che concerne la concessione alle aziende di un bonus fiscale (credito d’imposta) per assunzioni a tempo indeterminato che siano effettuate nel Sud Italia.
Il beneficio consiste in un uno sgravio fiscale del 50% sui costi salariali dei contratti a tempo indeterminato, da utilizzare in compensazione attraverso il modello F24.
L’agevolazione riguarda i datori di lavoro che nel periodo di tempo compreso tra il 14 maggio 2011 ed il 13 maggio 2013 hanno assunto, ovvero assumono, personale c.d. “svantaggiato”, ovvero “molto svantaggiato” nelle regioni del Sud del Paese, ovvero Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Per lavoratore “molto svantaggiato” si intende (secondo la definizione della Commissione Europea) colui che è privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; l’assunzione di tale tipologia di lavoratori attribuisce un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi alla stabilizzazione del lavoratore.
Diversamente per lavoratore “svantaggiato” si intende:
-chi non abbia un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
-chi non possieda un diploma di scuola media superiore o professionale;
-chi abbia superato i 50 anni di età;
-chi viva solo con una o più persone a carico;
-i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo–donna (che risultano da apposite rilevazioni ISTAT);
-chi è membro di una minoranza nazionale
Nell’ipotesi di assunzione di un lavoratore che rientri in una delle categorie sopra indicate, al datore di lavoro spetta, per ciascun lavoratore, un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi alla assunzione.
Per le assunzioni con contratto a part time, il credito spetta in misura proporzionale alle ore di lavoro effettuate.
Ogni regione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, dovrà – con decreto dirigenziale – stabilire le modalità e le procedure per la concessione del bonus.
Il Governo ha precisato che, in caso di ammissione al bonus fiscale, esso dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è riconosciuto e non concorre a formare reddito ai fini delle imposte sui redditi, nè ai fini dell’IRAP.
Si decade dal bonus nelle seguenti ipotesi:
-il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti l’assunzione;
-i nuovi posto di lavoro non sono conservati per almeno due anni dalle piccole e medie imprese ovvero per almeno tre anni dalle altre imprese;
-vi è un accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale, a quella contributiva, o a quella sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
L’agevolazione de qua non è cumulabile con altri aiuti di Stato nè con altre misure di sostegno comunitario.