16 Marzo 2023
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 è stata pubblicata la legge n. 23, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 5/2023, recante la disciplina del cd. bonus carburante.
Tale misura, introdotta nel 2022, era stata estesa dal Governo anche a tutto il 2023, con conseguente facoltà dei (soli) datori di lavoro privati di corrispondere ai propri dipendenti buoni benzina (o titoli analoghi), nel limite massimo di 200 euro per ciascun lavoratore, che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 co. 3 TUIR.
Il Legislatore, in sede di conversione in legge, ha tuttavia precisato che “L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore (…) non rileva ai fini contributivi”.
La legge di conversione ha pertanto limitato l’esenzione unicamente agli aspetti fiscali, precisando invece che i bonus (anche se erogati nei primi mesi dell’anno corrente) devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale.
Come avevamo già anticipato con precedente nota del 6 marzo, la novella normativa desta forti perplessità in tutti gli operatori economici, anche in considerazione del fatto che molti datori di lavoro si sono già impegnati con il personale per l’erogazione di tale misura di welfare, considerandola esente da tasse e contributi (così com’era avvenuto nel 2022).
Va in ogni caso precisato, sebbene possa sembrare ovvio, che quanto introdotto dalla legge di conversione trova applicazione esclusivamente per i bonus erogati nel 2023, in quanto le disposizioni relative al 2022 non risultano, allo stato, modificate.
E’ evidente che l’assoggettamento a contribuzione del bonus per il 2023 potrebbe incidere in maniera significativa sulla convenienza di tale misura, in quanto sull’importo dei buoni in questione sarà ormai necessario versare la relativa contribuzione, con conseguente incremento di costo per i datori di lavoro di circa il 30% e con una riduzione dell’importo per i lavoratori in misura corrispondente all’aliquota contributiva di loro spettanza (circa il 9%).
In questa sede, inoltre, il Legislatore non ha risolto gli ulteriori dubbi correlati alla disposizione e, in particolare, le conseguenze derivanti dal superamento del limite prescritto dei 200 euro.
Si ricorderà, infatti, che l’art. 2 del d.l. 21/2022 (per come successivamente chiarito dall’Agenzia delle Entrate), nel prevedere che il bonus non concorresse alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 co. 3 TUIR, stabiliva che il superamento del limite previsto comportava l’automatico assoggettamento a tassazione ordinaria dell’intero valore complessivo del “buono” erogato al dipendente e non solo della quota eccedente.
L’art. 1 del d.l. 5/2023, invece, non contiene una previsione così netta, stabilendo solo che il bonus erogato per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per singolo lavoratore.
Sebbene nel corso dell’Audizione parlamentare dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio scorso (né successivamente) non sia stato fatto alcun cenno al tema dell’eventuale superamento dei 200 euro e della conseguente tassabilità dell’importo, vi è un dibattito in corso tra chi sostiene che il superamento della suddetta soglia dei 200 euro comporti la tassabilità dell’intero importo e chi, invece, ritiene tassabile solo l’eccedenza.
Queste differenti interpretazioni condurranno certamente all’emanazione di nuove indicazioni che l’Agenzia delle Entrate si è già riservata di fornire.
Allo stato attuale, pertanto, appare opportuno che i datori di lavoro valutino con prudenza la corresponsione di importi a tale titolo, se del caso attendendo i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, così da poter esattamente quantificare i costi dell’operazione.