18 Novembre 2022
Con la circolare n. 35/E del 4 novembre scorso, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al cosiddetto “bonus bollette”, introdotto dall’art. 12 del decreto “Aiuti–bis”, il decreto legge n. 115/2022.
Come noto, la norma citata, per far fronte ai rincari nelle bollette, ha incluso tra i benefit che i datori di lavoro possono concedere ai propri dipendenti nell’ambito del welfare aziendale anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. L’indicazione è valida soltanto per il 2022.
L’amministrazione finanziaria ha chiarito che per “utenze domestiche” devono intendersi quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Inoltre, vengono espressamente ricomprese anche le utenze intestate al condominio ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino).
L’Agenzia delle entrate specifica, poi, che è possibile beneficiare di tale misura anche in caso di utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), laddove sia prevista espressamente nel contratto di locazione una forma di addebito non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniugi e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.
L’Autorità finanziaria precisa che non è possibile usufruire più volte del beneficio, ad esempio presso altri datori di lavoro, richiedendo a tal fine al datore di lavoro di acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta che le fatture presentate non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.
La circolare stabilisce, poi, che il datore di lavoro deve acquisire e conservare tutta la documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche per eventuali controlli circa la somma spesa e la sua inclusione nel limite di legge al pari del lavoratore che deve conservare la stessa per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In ogni caso, la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture.
L’amministrazione finanziaria rammenta che, trovando applicazione il cosiddetto principio di cassa allargato, le somme e i rimborsi erogati possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 (fino al 12 gennaio) purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.
Importante appare, poi, la precisazione circa il caso in cui in sede di conguaglio il valore delle somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, al pari dei beni o dei servizi prestati nell’ambito del welfare aziendale, risultino superiori al limite di non imponibilità previsto dalla legge, stabilendo che il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, cioè anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.
L’Agenzia delle entrate chiarisce, infine, i rapporti tra questa misura e il cosiddetto bonus carburante, evidenziando che il bonus bollette rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma rispetto al bonus carburante, rendendo, pertanto, possibile la fruizione di entrambi i benefits nel rispetto dei rispettivi limiti.
Da ultimo, si segnala che, la soglia di esenzione annuale per i fringe benefit aziendali non tassati è attualmente pari a 600 euro, a seguito dell’aumento previsto dall’art.12 del d.l. 115/22 rispetto ai 258,23 euro ordinari. Tuttavia, in base a quanto anticipato dal Governo, la stessa dovrebbe essere ulteriormente innalzata fino a 3.000 euro.