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Bonus 200 euro, riaperti i termini per i ritardatari

25 Ottobre 2022

Indicata una modalità di riconoscimento retroattivo

Con il messaggio numero 3805 del 20 ottobre 2022, l’INPS è nuovamente intervenuto sul cd. bonus 200 euro, precisando, tra le altre cose, le modalità con cui tale beneficio potrà essere recuperato da parte dei lavoratori che non abbiano tempestivamente presentato la prescritta autodichiarazione.

L’art. 31 del d.l. 50/2022 aveva previsto che, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 fosse riconosciuta, in via automatica, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro ai lavoratori dipendenti che, nel primo quadrimestre dell’anno 2022, hanno beneficiato dell’esonero 0,8% previsto dalla legge di bilancio. A tal fine, tuttavia, i lavoratori dovevano autodichiarare al datore di lavoro di essere in possesso di tutti i requisiti per il beneficio.

L’INPS era già intervenuto su tale indennità con circ. 73/2022 e con messaggio n. 2559/2022, precisando che il bonus avrebbe potuto essere riconosciuto:

  1. con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto, ovvero;
  2. in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, con quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio (cfr. news del 27 giugno 2022).

Nulla, tuttavia, era stato precisato con riferimento ai lavoratori che avessero presentato tardivamente la suddetta autodichiarazione, i quali pertanto ­– non potendo automaticamente rientrare tra quelli oggetto dell’estensione prevista dal Decreto Aiuti Bis. – sembravano essere definitivamente decaduti dal beneficio.

Il recente messaggio n. 3805/2022, però, interviene proprio su tale argomento, introducendo una modalità di riconoscimento retroattivo del bonus.

La comunicazione, in particolare, stabilisce che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non abbiano erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, per motivi gestionali determinati, esemplificativamente, da una tardiva dichiarazione resa da parte del lavoratore, potranno provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022. In particolare, per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, andrà compilato l’elemento <RecuperoSgravi>, del quadro V1, Causale 5, relativo al mese di luglio 2022, valorizzando il codice recupero “35”.

In buona sostanza, pertanto, pur in assenza di un esplicito appiglio normativo, l’Istituto concede ai lavoratori ritardatari di beneficiare comunque dell’indennità in questione, previo rilascio dell’autodichiarazione richiesta dalla norma, mediante la trasmissione di un flusso ‘’regolarizzativo’’ di competenza del mese di luglio 2022, il quale annullerà e sostituirà l’eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza.

La stessa procedura, inoltre, potrà essere utilizzata anche qualora i lavoratori non abbiano beneficiato del bonus per le altre motivazioni indicate dal messaggio, quali l’eventuale “azzeramento” della retribuzione nel mese di luglio 2022 per aspettativa sindacale o per sospensione dal servizio per violazione dell’obbligo vaccinale da Covid19, ovvero nelle altre ipotesi di “abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore”.

Resta inteso, infine, che il riconoscimento retroattivo dell’indennità è condizionato al rispetto di tutti i requisiti previsti dall’art. 31 sopra citato, cosicché spetterà solo ai lavoratori destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore (in quanto percettori di una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro), titolari di rapporti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022 e che autocertifichino il possesso di tutte le condizioni normativamente previste.

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