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Benefici e scadenze legate al programma “Garanzia Giovani”

25 Gennaio 2017

Come rappresentato nella precedente news del 27 febbraio 2015, la c.d. Garanzia Giovani (“Youth Guarantee”) costituisce il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile.
In particolare, con decisione dell’11 luglio 2014 n. C4969, l’Unione Europea ha approvato un programma per incentivare l’occupazione dei giovani la cui attuazione ha coinvolto anche le Regioni Italiane.

Segnatamente tale programma ha originariamente previsto la corresponsione di un incentivo economico (da un minimo di € 1.500,00 ad un massimo di € 6.000,00, fruibili mediante conguaglio con i contributi previdenziali) per l’assunzione (non dovuta) di giovani, purché iscritti al Portale “Garanzia Giovani”, di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, non inseriti in un percorso di studi e/o formazione, disoccupati o inoccupati (ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n.181/2000) ed in cerca di un’occupazione.
Il sistema di assegnazione dei bonus è diversificato in funzione della tipologia di contratto con cui avviene l’assunzione, delle caratteristiche del giovane (profiling) e delle differenze territoriali.
Originariamente il decreto ministeriale dell’8 agosto 2014 n.1709 ha individuato tra le tipologie contrattuali incentivate (ferme restando le deroghe stabilite da Regione a Regione) le assunzioni a tempo indeterminato e le assunzioni a tempo determinato (entrambe anche a scopo di somministrazione) per un periodo pari o superiore ai sei mesi.
La tipologia dei rapporti di lavoro incentivati è stata, successivamente, ampliata dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015 che ha esteso il bonus occupazionale ai rapporti di apprendistato professionalizzante (detto anche apprendistato di mestiere) ed alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato (purché di durata complessiva pari o superiore a sei mesi).

Nel 2016 (col decreto direttoriale del 3 febbraio 2016 n. 16/II/2016, poi modificato dal decreto direttoriale dell’8 aprile 2016 n.79/II/2016), il bonus in argomento è stato aumentato (da un minimo di 3000 euro ad un massimo di 12000) per le assunzioni di giovani che abbiano svolto un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito di Garanzia Giovani: ciò al fine di realizzare l’obiettivo di promuovere la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con gli impegni presi nell’ambito dell’accordo raggiunto nella Conferenza Stato/Regioni del 24 gennaio 2013 in materia di tirocini.
Rispetto alle agevolazioni sopra descritte si approssimano, tuttavia, le relative scadenze: infatti le assunzioni avvenute all’interno del programma Garanzia Giovani saranno incentivate con i bonus sopra indicati e rispetto alle tipologie contrattuali sopra individuate solo se sottoscritte fino al 31 gennaio 2017 e non più il 30 giugno 2017 (come originariamente previsto dal decreto ministeriale dell’8 agosto 2014), e la fruizione del beneficio delle assunzioni effettuate entro tale termine potrà avvenire, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2018.

A chiarirlo è stata l’ANPAL, la nuova Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro, con due Decreti direttoriali, il n. 445 del 16 dicembre 2016 e il n. 4 del 18 gennaio 2017.
Dunque, mancando pochi giorni, sarà opportuno sfruttare il più possibile i bonus sopra descritti, anche se per il 2017 la legge di stabilità ha previsto nuove agevolazioni ed incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani, in particolare per le imprese del Sud Italia.

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