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Auto elettrica in uso promiscuo: tassazione dei rimborsi per la ricarica

5 Ottobre 2023

Con nota n.421/2023 l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello formulato da una società, ha chiarito il trattamento fiscale dei rimborsi erogati in busta paga ai dipendenti per l’energia elettrica impiegata per la ricarica dell’auto aziendale ad uso promiscuo presso la propria abitazione.

In particolare, l’azienda in questione, essendosi dotata di una flotta di auto elettriche e ibride da concedere in uso promiscuo ai propri dipendenti, aveva intenzione di riconoscere anche un rimborso per le spese di energia elettrica sostenute per la ricarica delle vetture presso l’abitazione degli stessi, unitamente a quelle sostenute per l’installazione delle colonnine di ricarica.

La società, in particolare, riteneva che le spese sostenute dal dipendente per la ricarica presso la propria abitazione del veicolo assegnato, da quantificarsi con criteri oggettivi, dovessero essere escluse da imposizione fiscale ex articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir se rimborsate dall’azienda, in ragione della loro natura di anticipazione per conto del datore di lavoro al pari degli oneri a carico degli assegnatari per il costo delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica, contatore a defalco), se rimborsati dall’azienda.

L’Agenzia delle Entrate, nell’affrontare la questione, ha preliminarmente rammentato il “principio di onnicomprensività” del reddito da lavoro dipendente di cui al citato art. 51 citato in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere “offerti” dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione dello stesso.

L’Autorità Finanziaria ha, tuttavia, ricordato anche che è la medesima disposizione a individuare specifiche deroghe al principio in questione, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo parzialmente.

In particolare, per quanto riguarda il regime fiscale dei mezzi di trasporto concessi in uso promiscuo ai dipendenti, il citato art.51, comma 4, lett. a) del Tuir prevede un criterio di determinazione forfettaria del quantum da assoggettare a tassazione, in luogo del criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul loro valore normale.

La Legge di bilancio 2020 è poi intervenuta su tale disposizione, prevedendo un regime speciale per incentivare le auto elettriche che – pur introducendo una tassazione graduata in ragione delle specifiche emissioni di anidride carbonica del mezzo – ha sostanzialmente confermato il regime forfettario previsto per i veicoli concessi in uso promiscuo al dipendente.

Con riferimento a questi ultimi, l’Agenzia delle Entrate ha anche rammentato che, ai sensi della circolare 326/1997, la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce una determinazione del tutto forfettaria dell’importo da assoggettare a tassazione, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente.

Sulla base di tali presupposti, l’Agenzia ha quindi ritenuto che i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscano reddito da lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione in quanto il consumo di energia non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore.

Conseguentemente, tali rimborsi devono considerarsi imponibili ai fini fiscali come reddito da lavoro dipendente, non essendo nemmeno qualificabili come costi sostenuti nell’esclusivo interesse del datore. Anche per quanto riguarda l’installazione delle infrastrutture di ricarica (wallbox, colonnine di ricarica, contatore a defalco) presso l’abitazione del dipendente, l’Agenzia, sempre richiamando la circolare 326/1997, ha chiarito che questa, rientrando tra i beni che vanno valutati separatamente al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente, alla stregua, ad esempio, dell’eventuale concessione di un’immobile per custodire il veicolo, va assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.

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