23 Marzo 2018
Con legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, il legislatore – nell’ambito della delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali e delle disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie – è (finalmente) intervenuto a disciplinare anche la peculiare ipotesi dell’attività clinica prestata occasionalmente da medici extracomunitari nel nostro Paese, nell’ambito di iniziative formative o di aggiornamento ospitate da Aziende ospedaliere universitarie o IRCCS.
Come noto, il preventivo riconoscimento del titolo conseguito all’estero costituisce, di norma, requisito essenziale per lo svolgimento di qualsivoglia attività sanitaria all’interno del nostro Paese.
Per i cittadini comunitari in possesso di una qualifica professionale sanitaria che intendano spostarsi, per la prima volta, sul territorio italiano per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, una prestazione sanitaria, il d.lgs. n. 206/07 prevede che gli stessi debbano presentare preventivamente al Ministero della Salute una dichiarazione (corredata della prevista documentazione) ed attendere l’apposita autorizzazione (di norma rilasciata entro 30 gg).
In caso di urgenza della prestazione sanitaria è ammessa, altresì, dal Ministero la possibilità di autorizzazione ex post.
Di contro (e paradossalmente) per i medici extracomunitari doveva considerarsi ancora vigente l’art. 100 del R.D. n. 1265/34, a norma del quale i “medici e chirurghi stranieri espressamente chiamati per casi particolari” potevano esercitare la professione senza la preventiva iscrizione all’Albo in Italia (e, dunque, anche senza il preventivo riconoscimento del titolo ed in assenza di autorizzazione da parte del Ministero).
Ad integrare tale disciplina era poi intervenuto anche il Consiglio di Stato, il quale (con parere n. 3273/2003) aveva chiarito che il medico straniero, che non avesse ottemperato alle formalità richieste dalla normativa italiana per il riconoscimento del titolo, potesse svolgere esclusivamente prestazioni occasionali e soltanto su domanda ed in presenza di un altro medico chirurgo, legittimato all’esercizio della professione in Italia.
In tale contesto si inseriscono le disposizioni di cui al recente art. 15 della legge n. 3/17 che, integrando le disposizioni del cd. Testo Unico in materia di immigrazione, ha sancito che (analogamente a quanto previsto per i medici comunitari) gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all’Unione europea, che intendano partecipare a iniziative di formazione o di aggiornamento che comportino lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, possano essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell’ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri.
Spetterà ora ad un apposito decreto (da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) definire gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso.