2 Settembre 2022
Il comma 3-quater dell’art. 12 del d.l. n. 24/2022 (come modificato dalla legge di conversione del 19 maggio 2022, n. 52) ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 le misure previste dal comma 548-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di reclutamento degli specializzandi.
Pertanto, le Aziende del SSN e le strutture private accreditate appartenenti alla rete formativa potranno continuare ad assumere specializzandi a partire dal terzo anno, “con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547”.
Come noto, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, gli specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, ma i medici in formazione specialistica non avranno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dagli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999 (a differenza di quanto previsto dalla normativa emergenziale).
Agli stessi spetterà, infatti, esclusivamente il trattamento economico attribuito dall’azienda o dall’ente che procede all’assunzione e, a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, avranno diritto all’assunzione a tempo indeterminato.
Allo stato, non sono state invece previste proroghe in ordine al reclutamento degli specializzandi ai sensi della normativa emergenziale (art. 2 bis e 2 ter del d.l. n. 18/2020) che, pertanto, è destinato a cessare definitivamente il prossimo 31 dicembre 2022.