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Assenze per malattia nel settore pubblico e nel settore privato

22 Maggio 2015

Un recente studio pubblicato in data 4 gennaio 2015 sul quotidiano “il Manifesto” offre l’occasione per comparare i dati relativi alle assenze per malattia nel settore pubblico e nel settore privato.
Sorprendentemente, dalla suddetta indagine è emerso che nel 2012 la media delle assenze per malattia dei lavoratori del settore pubblico è stata pari a 16,72 giorni contro i 18,11 giorni dei lavoratori del settore privato.

Tale dato rappresenta certamente una anomalia rispetto all’ordinaria concezione del settore privato quale sistema portato alla massimizzazione della produttività e al contenimento dei costi e, pertanto, occorre indagare sulle cause che abbiano potuto condurre al suddetto risultato.
L’indagine ha permesso di accertare che una forte inversione di tendenza rispetto all’assenteismo nel settore pubblico si è avuta dopo la promulgazione della legge n.133/2008 (Riforma Brunetta).
Verosimilmente, ciò è dipeso dal fatto che tale riforma ha esteso le fasce di reperibilità nel pubblico impiego dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00  (ridotte nei due anni successivi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00) ed ha, soprattutto,  modificato la disciplina del trattamento economico di malattia dei dipendenti pubblici disponendo che, nei primi dieci giorni di assenza, è corrisposto al lavoratore il solo “trattamento economico fondamentale” con esclusione di ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio; nel “trattamento economico fondamentale” sono ricompresi: trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico; tredicesima mensilità; retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti.

L’indagine mostra in tutta evidenza come tale riforma abbia determinato una disincentivazione dell’assenteismo per malattia dei dipendenti pubblici, attraverso una riduzione dell’indennità di malattia percepita dal lavoratore per i primi dieci giorni (la norma prevede la corresponsione della completa indennità dopo il decimo giorno di degenza, così tutelando pienamente i malati lungodegenti ma, nel contempo, disincentivando il micro assenteismo).
A titolo esemplificativo, qualora si applicassero gli stessi criteri anche al settore della sanità privata, un infermiere subirebbe una decurtazione della retribuzione pari a circa 17 euro lordi per ogni giornata trascorsa in malattia fino al decimo giorno di assenza (scarto minimo calcolato senza eventuali assegni ad personam o ulteriori elementi aggiuntivi della retribuzione).
L’elevato valore del suddetto differenziale ha comportato, infatti, nei sei mesi successivi alla riforma, una riduzione delle assenze per malattia in misura pari al 20% per arrivare fino al 38% dopo un anno, e stabilizzata poi ad un complessivo 31,1% dalla fine del secondo anno dall’applicazione della norma.

In virtù di quanto sopra, appare evidente la necessità che le organizzazioni sindacali e datoriali della sanità privata si attivino al più presto per uniformare i trattamenti di malattia con il pubblico impiego: non vi sono ragioni per non ritenere che un risultato altrettanto lusinghiero potrebbe essere conseguito anche nel settore privato, qualora si introducessero norme analoghe (anche di fonte contrattuale collettiva).

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