11 Maggio 2022
Con il messaggio numero 1921/22, l’Inps è intervenuto ad analizzare l’impatto dell’Assegno Unico Universale (AUU) sulle realtà produttive che operano in regime di esonero CUAF, argomento che invero aveva suscitato non pochi dubbi interpretativi.
Come illustrato con specifico approfondimento dell’11 marzo u.s., il d.lgs n. 230 del 21 dicembre 2021, ha istituito a decorrere dal 1° marzo 2022 l’assegno unico e universale per i figli a carico, il quale costituisce un beneficio economico erogato mensilmente dall’Inps a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni previa presentazione di apposita istanza.
Il legislatore, tuttavia, non ha modificato le disposizioni in materia di esonero dal versamento del contributo CUAF e, in particolare, l’art. 23-bis della legge n. 33 del 29 febbraio 1980, ai sensi del quale gli enti no-profit operanti nel settore della sanità privata (“istituti, enti, ospedali e presidi delle unità sanitarie locali che istituzionalmente erogano prestazioni del Servizio sanitario nazionale o di assistenza sociale, anche in regime convenzionale”) sono esonerati da tale onere previdenziale a condizione che garantiscano il pagamento diretto di un trattamento per i carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari.
Con il messaggio, l’Inps interviene proprio in tale campo e – prendendo atto del vuoto normativo – chiarisce che possono continuare a beneficiare dell’esonero CUAF gli enti sanitari no-profit che rispettino ancora le suddette condizioni e che, in particolare, garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’assegno unico e universale.
Lo stesso messaggio dell’Istituto precisa quali siano tali nuclei, individuandoli “in quelli beneficiari delle prestazioni di assegno per il nucleo familiare (ANF) e di assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”.
Garantendo tali trattamenti, pertanto, gli Enti no profit già beneficiari dell’esonero CUAF potranno continuare a godere di tale regime.