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Assegno di inclusione: cosa cambia con la legge di conversione del decreto Lavoro

5 Luglio 2023

La legge n. 85 del 3 luglio 2023 ha convertito il cd. decreto Lavoro (d.l. 48/2023), confermando la validità del provvedimento, seppur con alcune modifiche.
Le novità legislative riguardano anche l’assegno di inclusione, già esaminato news pubblicata lo scorso 11 maggio.

Nello specifico:

  • è stata modificata la scala di equivalenza – che, lo si ricorda, costituisce la base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo familiare – al fine di estendere il beneficio in questione ai nuclei familiari con adulti “in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito nei programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione”. Per tali nuclei l’incremento della scala di equivalenza è stato fissato in 0,3;
  • sempre in un’ottica “inclusiva”, è stato stabilito che le vittime di violenza di genere inserite nei percorsi di protezione costituiranno, anche ai fini ISEE, un nucleo familiare a sé stante, così facilitando l’accesso alla misura di sostegno da parte di tali soggetti;
  • quanto alle modalità di richiesta, è stata prevista la possibilità di rivolgersi – oltre che all’INPS – anche ai centri di assistenza fiscale (di cui all’art. 32, d.lgs. 241/1997), beninteso, previa convenzione con l’Istituto Previdenziale, a decorrere dal 1 gennaio 2024;
  • il patto di servizio personalizzato – condizione essenziale per accedere al beneficio per i soggetti abilitatipuò essere sottoscritto, oltre che presso il Centro per l’Impiego, anche presso altri soggetti accreditati ai servizi per il lavoro mediante il sistema informativo SIISL;
  • tra i soggetti non obbligati ad aderire ai percosi personalizzati di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale (disabili o di età pari o superiore a 60 anni), che tuttavia possono aderirvi su base volontaria, sono oggi annoverati anche i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere;
  • il divieto di utilizzo del beneficio economico, già previsto per “giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità” è stato esteso anche all’acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici;
  • a modifica di quanto originariamente previsto nel decreto Lavoro in merito alla decadenza dal beneficio in caso di non accettazione (tra le altre) di offerte di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale, è stato previsto – limitatamente ai nuclei familiari dove siano presenti figli minori di quattordicianni anche di genitori separati – l’obbligo di accettare tali offerte solo se la distanza dal luogo di lavoro non eccede gli 80 km e/o sia raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti utilizzando i mezzi pubblici.
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