19 Ottobre 2017
Verbale_Accordo_ARIS_LAZIO_-_CGIL-CISL-UIL-UGL
Di sicuro interesse sarà la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione chiamate, a seguito di ordinanza di rimessione n. 24766 depositata il 19 ottobre 2017 dalla Sezione Lavoro, a pronunciarsi una volta per tutte sulla natura del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato prima della scadenza dello stesso.
La questione trae origine da una vicenda relativa ad un lavoratore in malattia che, avendo presentato ulteriori certificati medici che avrebbero effettivamente determinato la piena maturazione del periodo di comporto, era stato licenziato prima di aver concretamente effettuato tutti i giorni di assenza previsti dal ccnl per il superamento del suddetto periodo.
A seguito dell’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, entrambe le corti di merito avevano confermato la validità del recesso, ritenendo lo stesso solo temporaneamente inefficace sino alla data di effettivo superamento del periodo comporto.
Sul punto la Sezione Lavoro della Cassazione investita della vicenda ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite rilevando un insostenibile contrasto giurisprudenziale tra un orientamento che sostiene che il licenziamento intimato prima della scadenza del comporto sia da considerarsi temporaneamente inefficace (Cass. 9037/01; Cass. 1657/93) ed un altro che ritiene il recesso radicalmente nullo, ovvero come se non fosse mai stato intimato (Cass. 24525/14; Cass. 12031/99; Cass. 9869/91), con la conseguente necessità di una nuova manifestazione di volontà del datore di lavoro alla risoluzione.
Tale ultima interpretazione si basa sul fatto che solo il concreto realizzarsi di un giustificato motivo (come può essere il superamento effettivo del periodo di comporto) consente al datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro, non essendo in nessun altro modo accettabile una volontà datoriale formatasi antecedentemente.
A ben vedere, tale ultima argomentazione non pare convincere fino in fondo in ragione dei criteri estremamente oggettivi ed incontestabili che caratterizzano questa tipologia di licenziamento e, paradossalmente, l’orientamento che sostiene la temporanea inefficacia del licenziamento sembra essere più garantista per il lavoratore che, avvertito dell’imminenza del licenziamento per superamento del periodo di comporto, potrebbe adoperarsi per rientrare anticipatamente in servizio mantenendo così il posto di lavoro.
Anche per tal ultimo motivo, indipendentemente dalla pronuncia delle Sezioni Unite, sarà sempre opportuno attendere l’effettivo superamento del periodo di comporto contrattualmente previsto prima di procedere ad un eventuale licenziamento a tale titolo.