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Aspettativa per cariche pubbliche elettive

9 Marzo 2018

La recente tornata elettorale offre lo spunto per riepilogare i diritti dei lavoratori che siano stati eletti membri del Parlamento nazionale o di quello europeo, di assemblee regionali, ovvero che assumano altre funzioni pubbliche elettive discendenti direttamente dalla volontà popolare o anche in via mediata (come nel caso degli assessori regionali; cfr. Inps, circ. 39/2013), i quali, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto dei Lavoratori, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto di lavoro, per tutta la durata del loro mandato.

A tal fine, il singolo lavoratore interessato è tenuto a presentare una apposita richiesta, in quanto il godimento del suddetto periodo di congedo, pur rappresentando un diritto potestativo, è subordinato ad una specifica istanza del lavoratore che – secondo quanto precisato dalla risalente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. sent. 7097/86) – non deve necessariamente durare quanto l’incarico elettivo, potendo infatti riguardare periodi inferiori o anche frazionati.

L’aspettativa, sebbene non retribuita, è valida ai fini pensionistici, essendo coperta da contribuzione figurativa.

Tuttavia, ai sensi della l. 488/1999, qualora il lavoratore – in ragione dell’incarico politico – maturi il diritto ad un vitalizio o ad un altro emolumento pensionistico, l’accredito figurativo è riconosciuto solo a condizione che il lavoratore versi all’Inps la contribuzione per la parte a proprio carico, pari a quella che il dipendente avrebbe versato in caso di regolare prosecuzione dell’attività lavorativa.

Sotto il profilo degli adempimenti, il datore di lavoro, dopo aver ricevuto la richiesta di aspettativa, qualora ne ricorrano le condizioni, è tenuto a concedere la stessa mediante provvedimento scritto dal quale risultino anche “le cause specifiche per cui è stata chiesta e concessa l’aspettativa, la data iniziale e l’eventuale data finale dell’aspettativa, l’identificazione del lavoratore beneficiario, la qualifica professionale posseduta dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa e la data di assunzione del lavoratore” (Inps, messaggio n. 3499/2017).

La concessione dell’aspettativa, inoltre, deve essere comunicata all’Inps mediante i flussi Uniemens, compilando l’elemento <CodiceCessazione> con il valore 39 (Aspettativa per mandato politico elettivo) sul quadro della denuncia relativo all’ultimo periodo di servizio prestato precedente l’aspettativa (Inps, circ. 215/2016).

Infine, si evidenzia che – a differenza di quanto avviene per i cd. amministratori locali (eletti o nominati nei comuni, nelle provincie, nelle comunità montane o nelle città metropolitane) – i lavoratori incaricati delle funzioni di cui sopra non possono godere di permessi retribuiti per lo svolgimento delle proprie funzioni, potendo pertanto soddisfare eventuali esigenze meramente temporanee solo mediante il godimento frazionato dell’aspettativa di cui trattasi.

 

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