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Art.6 del Decreto Agosto: esonero contributivo per le nuove assunzioni

2 Ottobre 2020

Come anticipato nella news dello scorso 17 agosto, il Decreto Agosto ha previsto all’art. 6 un esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Segnatamente, la citata norma stabilisce che ai datori di lavoro è riconosciuto, sia per il caso di assunzione a tempo indeterminato sia per la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, l’esonero totale dai contributi per un periodo massimo di 6 mesi e nel limite massimo di «8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile», con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Considerato che l’esonero contributivo potrà avere una durata non superiore a 6 mesi e dovrà essere riparametrato ed applicato su base mensile, come ribadito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota del 16 settembre 2020 n.713, lo stesso (salvi diversi futuri chiarimenti dell’INPS) dovrebbe essere riconosciuto nella misura massima di € 4.030 (ovvero, € 8.060:12=671,66 X 6= € 4.030).

Ai fini del godimento del beneficio in questione, sia l’assunzione sia la trasformazione devono verificarsi successivamente all’entrata in vigore del decreto (avvenuta il 15 agosto 2020) ed entro il 31 dicembre 2020 e non devono riguardare apprendisti o lavoratori domestici.

Il Decreto prevede la possibilità di cumulare l’esonero in oggetto con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e, pertanto, si ritiene anche con l’agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) per le assunzioni under 35 anni (che dal 2021 riguarderà le assunzioni under 30), che, si rammenta, si concreta nell’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ad eccezione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, per un periodo massimo di 36 mesi.

Mentre l’agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2018 concerne solo le assunzioni di soggetti che non abbiano avuto in precedenza un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso lo stesso o altro datore di lavoro, la stessa limitazione non è prevista dal Decreto Agosto, il quale invece si limita a stabilire l’esclusione dall’esonero dei soggetti che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione presso la medesima impresa.

Download Art.6 del Decreto Agosto- esonero contributivo per le nuove assunzioni

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