“Punizione dei ribelli” dipinto murale realizzato tra il 1481 e il 1482 dal pittore italiano Sandro Botticelli conservato nella Cappella Sistina
La Corte di Cassazione, nella stessa giornata dell’11 novembre u.s., ha emesso ben dieci sentenze in tema di responsabilità sanitaria (dalla n. 28985 alla n. 28994).
Tali pronunzie, formulate in relazione ad eventi verificatesi in precedenza all’entrata in vigore della legge n. 24/2017 (anche nota come legge Gelli-Bianco), hanno rappresentato per gli Ermellini un’occasione per svolgere una più completa disamina utile a chiarire alcuni punti in materia di responsabilità sanitaria che potevano essere rimasti oscuri anche a seguito dell’entrata in vigore della predetta legge.
Di seguito, i principi di diritto affermati nelle suddette sentenze:
Di conseguenza la Cassazione ha concluso che la violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente può causare sia un danno alla salute, sia un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione per inosservanza dell’obbligo informativo, entrambi risarcibili;
In particolare, secondo la Cassazione, occorre convertire in denaro sia la misura dell’invalidità complessiva, sia quella dell’invalidità preesistente e, ai fini della quantificazione di un giusto risarcimento del danno, si dovrà sottrarre il secondo importo al primo;
Quid iuris nel regime precedente?
Con la sentenza in esame, la Suprema Corte stabilisce che la struttura che si avvale della collaborazione di sanitari persone fisiche si trova a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati; tale responsabilità trova radice non già in una colpa “in eligendo” degli ausiliari (ovvero per non averli scelti a dovere) o in una colpa “in vigilando” circa il loro operato (vale a dire per non avere saputo correttamente vigilare sulla loro attività), bensì nel rischio connaturato all’utilizzazione di terzi nell’adempimento dell’obbligazione assunta (cfr. Cass. n. 6243/2015). A seguito di tali considerazioni, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nell’ipotesi di colpa esclusiva del medico, la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra la struttura ed il sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d’inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata”;
La questione non è di poco conto e non è affatto pacifica, in quanto le disposizioni della legge Balduzzi (come sopra rilevato, pure confermate dalla legge n. 24/2017), prospettando criteri risarcitori più bassi di quelli utilizzati in altri settori, risultano più vantaggiose per le strutture sanitarie ovvero per i medici condannati al risarcimento;
Fanno eccezione a tale principio (come evidenziato nella succitata sentenza 28990/19), le norme relative ai criteri di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private che trovano applicazione anche nei casi in cui la condotta illecita si sia verificata, ed il danno si sia prodotto, anteriormente alla data di entrata in vigore delle predette leggi.
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