16 Novembre 2021
Il 28 ottobre u.s. il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una nota con la quale ha comunicato che la Commissione Europea ha dato la propria autorizzazione all’esonero contributivo stabilito dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) per le assunzioni di donne svantaggiate.
Al riguardo si rammenta che l’art. 1, comma 16, della citata legge ha previsto, per l’ipotesi di assunzione di donne lavoratrici dipendenti che si trovino in determinate condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro, un incentivo (maggiore di quello già disposto dalla legge Fornero) che si concreta nell’esonero nella misura del 100% dei contributi INPS e dei premi INAIL a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, da riproporzionare nelle ipotesi di contratto part-time.
In particolare, come chiarito dall’INPS, con circolare n.32/2021 e messaggio n. 1421/2021, il beneficio spetta per:
• le assunzioni a tempo determinato;
• le assunzioni a tempo indeterminato;
• le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Quanto all’ambito soggettivo di applicazione dell’esonero contributivo, si rammenta quanto già evidenziato nella news dello scorso 12 marzo 2021, ovvero che per donne svantaggiate, si intendono:
• donne con almeno 50 anni di età che siano disoccupate da oltre 12 mesi, ovunque residenti;
• donne di qualsiasi età con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;
• donne ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
• donne residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Inoltre, con specifico riferimento alla locuzione “prive di impiego” si specifica che dovranno intendersi quelle che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione” (cfr. decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017).
L’ente previdenziale, inoltre, ha specificato che il requisito di svantaggio della lavoratrice (quale, ad esempio, l’avere più di 50 anni di età ed essere disoccupate da almeno 12 mesi) deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.
La Commissione Europea ha, dunque, fornito, il proprio benestare su tale agevolazione contributiva (ritenuta necessaria e conforme alla normativa europea) il cui scopo principale è quello di ridurre il costo del lavoro, in considerazione delle gravi difficoltà socio-economiche a carico dei datori di lavoro privati e, al tempo stesso, di incentivarli ad assumere donne nella fase post pandemica.
Si dovranno, comunque, attendere le istruzioni dell’INPS per consentire di fatto alle aziende di fruire di tale aiuto.