9 Dicembre 2016
In data 7 dicembre 2016 il Senato ha approvato in via definitiva la legge di bilancio 2017, che sarà quindi pubblicata nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale.
Mediante tale provvedimento, il legislatore ha confermato la propria volontà di incentivare il ricorso a forme di welfare aziendale, e ha altresì ampliato il campo d’applicazione della cd. detassazione dei premi di risultato.
Detassazione dei premi di risultato.
Sotto tale ultimo profilo, in particolare, si rammenta che la l. 208/2015 ha reintrodotto nell’ordinamento una importante agevolazione fiscale in favore delle voci retributive variabili previste dalla contrattazione decentrata la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal d.i. 25 marzo 2016.
Tali compensi, nel 2016, sono stati assoggettati ad una aliquota agevolata del 10% nel limite massimo di 2.000 euro (ovvero 2.500 euro annui in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori), applicabile esclusivamente in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente, ad euro 50.000.
A partire dal 1° gennaio 2017, invece, viene innalzato l’importo massimo annuale detassabile, che da 2.000 euro è stato incrementato sino a 3.000 euro (ovvero 4.000 euro annui in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori).
Inoltre, è stata estesa la platea dei potenziali beneficiari di tale misura, la quale sarà applicabile a tutti i lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente, a euro 80.000.
Welfare aziendale.
Anche per ciò che attiene alle misure di welfare aziendale, inoltre, la legge di bilancio 2017 ha confermato il percorso avviato con la l. 208/2015 che – come già precisato con precedente news del 29 gennaio 2016 – ha previsto la defiscalizzazione di prestazioni, opere, servizi aventi finalità sociale offerte dal datore di lavoro al personale, anche in alternativa ad eventuali premi di risultato detassati.
La novella legislativa, infatti, come precisato dal Dossier redatto dal Servizio Studi del Senato, aumenta il novero dei valori, somme o servizi che, qualora percepiti o goduti dal dipendente (per sua scelta) in sostituzione delle somme oggetto di detassazione, sono esclusi da ogni forma di imposizione tributaria (sia ordinaria, sia agevolata).
Tali (nuove) fattispecie sono le seguenti:
i) i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità dal reddito da lavoro dipendente (tali contributi eccedenti, inoltre, non concorrono a formare la parte imponibile della prestazione complementare, in deroga alle norme generali);
ii) i contributi di assistenza sanitaria (destinati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale), anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di esenzione dall’IRPEF;
iii) il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore (nel periodo d’imposta) a quello escluso (in base alla relativa norma generale) dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF.
Inoltre, vengono esclusi dalla base imponibile ai fini fiscali i contributi ed i premi versati dal datore di lavoro, in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie (cosiddette polizze “Long Term Care” e “Dread Disease”).
Di contro, i valori e servizi percepiti o goduti dal dipendente – relativi a uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario – entrano a far parte del reddito imponibile anche qualora percepiti in sostituzione dei premi detassati, seppur con le modalità agevolate già previste dall’art. 51, co. 4, del Tuir.
Esonero contributivo e anticipazione pensionistica.
La legge di bilancio 2017, inoltre, conferma un esonero contributivo solamente a favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, assumano a tempo indeterminato – entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio – studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro.
In tale ipotesi, la struttura può beneficiare di uno sgravio contributivo consistente nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi.
A differenza degli ultimi due anni, pertanto, tale esonero non si applica a tutte le assunzioni a tempo indeterminato, ma è unicamente finalizzato ad incentivare l’ingresso nel mondo del lavoratori dei giovani studenti che abbiano realizzato, presso la medesima impresa, parte del proprio percorso di alternanza scuola lavoro.
Infine, viene effettivamente introdotta la cd. APE che – come evidenziato nella precedente news del 12 ottobre scorso – consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.
L’APE è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, e sarà operativa solo a seguito dell’emanazione di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, pertanto, sarà opportuno attendere prima di fornire un quadro delle specifiche modalità di funzionamento dell’istituto.