19 Gennaio 2018
Di particolare interesse è la recentissima risposta del 30 novembre 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’interpello n. 5/2017 proposto dal Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro, in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 47, comma 4, del d. lgs n. 81/2015, concernente le ipotesi di assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.
L’interpello era mirato a fare chiarezza in merito all’obbligo di erogazione della formazione di base e trasversale (sancito dall’articolo 44, comma 3, del suddetto decreto legislativo) da parte del datore di lavoro laddove quest’ultimo proceda all’assunzione di soggetti di età maggiore di 29 anni che, a seguito di pregresse esperienze lavorative, abbiano già avuto modo di acquisire la necessaria formazione, ovvero nelle ipotesi di assunzione di lavoratori che abbiano già seguito percorsi formativi nell’ambito di un precedente contratto di apprendistato.
Il Ministero, partendo dal presupposto che le linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante (adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014) hanno chiarito che la formazione di base e trasversale deve indicativamente avere come oggetto una serie di competenze di carattere “generale” che prescindono dalla specificità delle mansioni svolte (ad esempio nozioni riguardanti l’adozione di comportamenti sicuri, l’organizzazione e la qualità aziendale, la capacità relazionale, le competenze digitali, sociali e civiche, nonché alcuni elementi di base della professione), ha specificato che tale formazione, proprio in ragione dei suoi contenuti, risulta superflua allorquando l’apprendista ha già acquisito le citate nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative.
A ben vedere, la condivisibile soluzione prospettata dal Ministero si pone in linea con le finalità perseguite dal terzo comma dell’art. 44 del d.lgs n. 81/2015, il quale richiede che la regolamentazione dell’offerta formativa pubblica debba tenere conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista, con la conseguenza che la formazione di base risulta essere ultronea nel momento in cui già rientri nel bagaglio personale del lavoratore.
Ed infatti, non va trascurato che l’articolo 47, comma 4 del d.lgs n. 81/2015, descrive una fattispecie di apprendistato professionalizzante del tutto peculiare, caratterizzata dalla finalità primaria, tipica delle misure di politica attiva, di assicurare il reinserimento di soggetti momentaneamente estromessi dal mercato del lavoro, a prescindere dalla loro età anagrafica.
Conseguentemente, è più che ragionevole ritenere che non sia necessaria l’erogazione della formazione nell’ambito di un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante, nel caso in cui l’apprendista sia già in possesso di attestazione formale dell’acquisizione delle competenze di base e trasversali (anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato) in conformità ai contenuti sanciti dalle suddette linee guida e dalla normativa regionale di riferimento.
Interpello n.5/2017