30 Aprile 2019
La recentissima circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 10 aprile u.s., torna sul tema dell’applicazione del cd. regime forfettario (flat tax), che consente ai libero-professionisti (titolari di redditi da lavoro autonomo) di utilizzare un’unica aliquota fiscale pari al 15%, sostitutiva delle imposte ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali, Irap), fornendo alcune importanti indicazioni anche per gli operatori sanitari.
La Legge di Bilancio 2019 (l. 145/2018), nell’ampliare il campo d’applicazione di tale regime – oggi esteso sia ai contribuenti che iniziano una nuova un’attività professionale e presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro, sia a coloro che hanno già avviato un’attività purché nell’anno precedente non abbiano conseguito ricavi o compensi superiori a 65.000 euro – ha tuttavia introdotto nuove cause ostative al suo utilizzo.
In particolare, è stato previsto che la flat tax non possa essere applicata alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
La circolare in esame fornisce alcune indicazioni di carattere generale, chiarendo innanzitutto che la “prevalenza” cui si riferisce la norma può essere verificata solo al termine del periodo di imposta. A titolo esemplificativo, qualora un contribuente abbia avuto un rapporto di lavoro (dipendente o assimilato) durante 2018, potrà applicare nell’anno in corso il regime forfettario; in tal caso, tuttavia, qualora al termine del 2019 risulti che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili, dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020.
Circa l’interpretazione della locuzione “datori di lavoro”, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la stessa mira ad individuare (e, quindi, ad escludere dal regime forfettario) non solo i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente, ma anche quelli che hanno percepito alcune categorie di redditi assimilati e, segnatamente, i redditi di cui all’art. 50, co. 1, lett. a), b) ed e) del TUIR (tra cui, come noto, sono compresi i compensi per l’attività libero professionale intramuraria).
Ciò posto, occorre rilevare che la previsione della suddetta causa ostativa ha allarmato molti operatori sanitari, per i quali non è affatto inusuale essere legati ad una stessa struttura sanitaria sia da rapporti di lavoro dipendente, sia autonomo; è stato, pertanto, più volte chiesto all’Amministrazione Finanziaria di chiarire se tale situazione osti all’applicazione del regime forfettario.
Su tale tema si era già pronunciato il Ministero dell’Economia, rispondendo all’interrogazione parlamentare n. 5-01345 del 31 gennaio 2019, relativa ad una ipotesi di intramoenia atipica (e, cioè, svolta da dipendenti che siano contemporaneamente titolari di partita iva).
A tal proposito, il Dicastero – dopo aver chiarito che la previsione legislativa mira ad evitare l’avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell’aliquota agevolata del regime in esame, trasformando l’attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo – ha altresì precisato che la nuova disposizione non ha portata retroattiva e, quindi, “non può condurre a mettere in discussione i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alla norma previgente”; di contro, secondo il Ministero, laddove il contribuente cumulasse in passato, “un’attività autonoma gestita in regime forfetario e un’attività di lavoro dipendente, qualora oggi ricada nella situazione prevista dalla (…) legge (cessazione in tutto o in parte dell’attività di lavoro dipendente ed esercizio della stessa in forma autonoma nei confronti del medesimo soggetto), non può permanere nel regime forfetario”.
La circolare in esame conferma e rafforza le conclusioni cui era già giunto il Ministero dell’Economia, affermando che “qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) permanga senza subire alcuna modifica sostanziale, non potrà applicarsi la causa ostativa in esame”.