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Apparato sanzionatorio previsto per il caso violazione delle norme sui congedi – recenti indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

27 Dicembre 2022

Come rilevato nella recente news dello scorso 5 agosto, il d.lgs. n. 105/2022 – con lo scopo di realizzare un migliore contemperamento tra l’attività lavorativa e la vita familiare dei genitori e dei c.d. caregiver familiari – ha apportato alcune novità ai principali istituti di conciliazione vita-lavoro.

L’INL, con la recente nota n. 2414 del 6 dicembre u.s., ha indicato quali sono le specifiche sanzioni cui va incontro il datore di lavoro nell’ipotesi in cui ponga un ostacolo alla fruizione dei diritti riconosciuti ai genitori ovvero ai soggetti addetti all’assistenza.

Di seguito le sanzioni previste:

Congedo di paternità obbligatorio e alternativo:

Il congedo di paternità cd. “obbligatorio” è stabilito in 10 giorni (20 giorni, in caso di parto plurimo) fruibili anche in maniera frazionata (ma a giornate e non ad ore) da utilizzare a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto e fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio. 

Sotto il profilo sanzionatorio il legislatore, integrando l’art. 31 bis del d.lgs. n.151/2001, ha previsto che il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio di tale diritto sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 2582.

Inoltre, la violazione della previsione normativa in materia di congedo di paternità obbligatorio – ove rilevata nei 2 anni antecedenti alla relativa richiesta – comporta altresì  l’impossibilità per il datore di lavoro di conseguire la c.d. “certificazione di parità di genere” che la legge di Bilancio 2022 e la legge n. 162/2021 hanno previsto possa essere rilasciata in favore delle aziende che dimostrino l’effettività e l’efficacia delle proprie politiche in tema di parità di genere tra uomo e donna, con conseguenti vantaggi (tra cui, ad esempio, la possibilità di usufruire di esoneri parziali dal versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori).

Sul punto, l’INL ha sottolineato – però – la necessità che gli ispettori verifichino effettivamente che ci sia stata una violazione della normativa  che, ad esempio, non può ritenersi sussistente allorquando il datore di lavoro richieda meramente di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso di cinque giorni stabilito dal legislatore.

La violazione del diritto del padre di utilizzare il congedo di paternità “alternativo” a  quello della madre (nel caso di morte o di grave infermità di quest’ultima, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre) è punito – invece – con la medesima sanzione prevista per la violazione del diritto della madre di usufruire del congedo di maternità, ovvero l’arresto fino a sei mesi, oltre all’impossibilità di conseguire le certificazioni di parità di genere (ove rilevata nei 2 anni antecedenti alla relativa richiesta).

Divieto di licenziamento.

Il divieto di licenziamento trova applicazione non solo nei confronti della lavoratrice madre ma anche nei confronti del lavoratore padre (fino al compimento di un anno di età del bambino) nel caso in cui lo stesso abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo.

L’inosservanza di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 2.582 e impedisce al datore di lavoro il conseguimento della certificazione di genere (sempre nell’ipotesi in cui sia stata rilevata nei 2 anni antecedenti alla relativa richiesta).

Diritto al rientro ed alla conservazione del posto di lavoro.

Identica sanzione è prevista per il caso di violazione dell’art. 56 del d.lgs. n.151/2001 il quale prevede il diritto delle lavoratrici madri di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all’inizio del periodo di gravidanza (o in altra ubicata nel medesimo comune) e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino, nonché il diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

Congedo parentale, riposi giornalieri e permessi.

La sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 2582 è, poi, prevista per il caso di violazione delle norme in materia di riposi giornalieri (ex permessi per allattamento), permessi per assistere figli con handicap grave e congedo parentale, oltre all’ulteriore sanzione dell’impossibilità di acquisire la certificazione di genere ove la violazione della suindicata normativa sia rilevata nei due anni antecedenti la richiesta.

Permessi “104”, lavoro agile, part time, congedi di cui all’art. 4 legge 53/2000.

Infine, l’INL precisa che tale misura “interdittiva” si applica anche nel caso di rifiuto, opposizione e ostacolo al diritto di fruire dei permessi “104; di ricorrere con priorità (sussistendone i presupposti di legge) al lavoro agile; di trasformare il rapporto di lavoro a part time nei casi espressamente elencati dall’art. 8 del d.lgs. n. 81/2015; di godere del congedo per cause ed eventi particolari di cui all’art. 4 della legge n. 53/2000.

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