26 Febbraio 2019
Il Consiglio di Stato è stato recentemente chiamato a pronunciarsi su una fattispecie del tutto peculiare, relativa al computo dell’anzianità di servizio del personale di Ospedali classificati ed Irccs relativa al periodo antecedente all’adeguamento dell’ordinamento interno di tali istituzioni ai precetti di cui al d.lgs. n. 502/92.
Il citato decreto prevede, infatti, all’art. 15 undecies che “Gli enti e istituti di cui all’articolo 4, comma 12 (tra cui ospedali classificati e presidi, ndr), nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto. A seguito di tale adeguamento, al personale dei predetti enti e istituti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e verso le strutture pubbliche”.
L’art. 25 del DPR n. 761/79 citato nella disposizione sopra riportata prevede espressamente l’equiparazione dei servizi e i titoli del personale “ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali”.
Di conseguenza, all’esito dell’adeguamento dell’ordinamento interno (che prevede anche il recepimento delle disposizioni di legge che disciplinano l’accesso al SSN tramite procedura concorsuale), gli ospedali classificati e gli Irccs di diritto privato ottengono, per il personale alle loro dipendenze, l’equiparazione dei titoli e dei servizi ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti nella sanità pubblica, nonché la possibilità di beneficiare della mobilità tra Enti.
Come anticipato in una precedente nota (cfr. “Il legislatore interviene ad interpretare autenticamente l’art. 15 undecies del d.lgs. n. 502/92”), sebbene la norma non ponesse particolari dubbi interpretativi, la giurisprudenza si è discostata dal chiaro dettato letterale negando la mobilità verso le Aziende del SSN al personale dipendente dalle suddette strutture (non a caso definite “equiparate” a quelle pubbliche), tanto da costringere il legislatore ad intervenire per interpretare autenticamente la disposizione e chiarire definitivamente che la stessa debba interpretarsi “nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, il quale, a seguito dell’adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi”.
Non possono, dunque, più sorgere dubbi sulla effettiva equiparazione dei titoli e dei servizi del personale assunto dopo l’adeguamento dell’ordinamento interno ad opera di Ospedali classificati ed Irccs di diritto privato, nonché del diritto di tali lavoratori a beneficiare anche della mobilità verso il SSN.
Per il personale assunto da tali strutture in epoca antecedente al predetto adeguamento la questione è stata risolta dal Ministero che, con diverse note, ha ammesso la possibilità per le suddette strutture di indire – eccezionalmente e per una sola volta – un concorso interno per il personale già in forze, atto a verificare il possesso, in capo ai suddetti lavoratori, dei medesimi requisiti previsti per i colleghi del pubblico.
In tal modo, anche tali lavoratori – benché assunti in epoca antecedente all’adeguamento dell’ordinamento interno – sono ammessi ai benefici di cui all’art. 15 undecies del d.lgs. n. 502/92.
Nelle citate note sui concorsi interni in sanatoria, il Ministero ha altresì precisato che “per quanto attiene alla valutazione dei servizi in precedenza prestati presso gli IRCCS privati dai sanitari che abbiano successivamente superato le prove concorsuali – da identificare, verosimilmente, con quelle indette in funzione di “sanatoria” della loro pregressa condizione soggettiva – non sembra si possa prescindere dal vincolo di valutazione ridotta imposto dagli articoli 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e 21, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, richiamati anche da codesta Direzione generale” (DGRST 2/0002095-P del 28.3.2008, ma anche DGRST 2/0000049-P del 7.1.2009).
Sorprendono, pertanto, le attuali conclusioni cui è giunto il Consiglio di Stato nella sentenza n. 215/2019, in cui in un concorso bandito da una ASL è stato negato ad un dipendente di un ospedale classificato il riconoscimento, in misura ridotta, del servizio dallo stesso prestato presso la struttura di provenienza, prima dell’adeguamento dell’ordinamento interno e del superamento dell’esame in sanatoria.
Secondo il giudice amministrativo, infatti, “nel caso in cui, ai fini dell’ammissione ad un concorso pubblico, il bando di gara richieda il possesso del requisito di un certo periodo di servizio effettivo in una determinata carriera … per servizio effettivo si debba intendere servizio di ruolo, prestato alle dipendenze dell’amministrazione pubblica, a seguito di selezione concorsuale” o, nel caso di specie, di superamento del concorso interno, mentre il servizio prestato – presso il medesimo ente – prima di tale sanatoria sarebbe utile solo “ai fini della valutazione dei curricula nel caso di partecipazione a concorsi indetti dal medesimo ente e non anche allo scopo di maturare il requisito temporale di servizio necessario per l’ammissione ai pubblici concorsi”.
Una simile conclusione non può che destare perplessità, non solo perché contraria a quanto da sempre sostenuto dal Ministero, ma perché equivarrebbe a negare al personale di Ospedali classificati ed Irccs di diritto privato, per il periodo antecedente l’equiparazione, anche il riconoscimento dell’anzianità ridotta prevista per i dipendenti delle case di cura.
Si arriverebbe così al paradosso per cui un dipendente che abbia maturato 20 anni in una casa di cura sarebbe considerato in possesso dei 5 anni di servizio richiesti ai fini dell’ammissione ad un concorso ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 761/79, mentre il dipendente di un ospedale classificato che pure abbia maturato 20 di servizio, di cui 17 prima del superamento del concorso interno e 3 in epoca successiva non sarebbe invece ammesso, in quanto verrebbe considerato utile ai fini del concorso il solo servizio successivo alla sanatoria.
Le conclusioni formulate dal Consiglio di Stato non appaiono pertanto condivisibili e si auspica che l’orientamento espresso nella sentenza in commento possa rimanere un caso isolato nel panorama giurisprudenziale.