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Antisindacale imporre trattative sindacali in inglese senza temperamenti

14 Novembre 2025

L’ordinanza n. 28790 del 31 ottobre 2025 della Corte di cassazione offre importanti chiarimenti in materia di diritti sindacali, concentrandosi in particolare sulla qualificazione della condotta del datore di lavoro che impone unilateralmente determinate modalità negoziali.

In tale decisione la Corte chiarisce un principio importante: il diritto al negoziato non costituisce una mera formalità, bensì un diritto sostanziale che deve essere garantito attraverso procedure corrette e mezzi che assicurino una partecipazione piena, effettiva e consapevole dei rappresentanti dei lavoratori.

La vicenda trae origine dall’azione giudiziale intrapresa da alcune organizzazioni sindacali nei confronti di una multinazionale operante in diversi paesi (tra cui l’Italia).

I sindacati, precisamente, chiedevano l’accertamento dell’antisindacalità della condotta dell’azienda nell’ambito delle trattative per l’istituzione del Comitato Aziendale Europeo, in quanto il datore di lavoro aveva preteso che gli incontri sindacali si dovessero svolgere – esclusivamente in modalità telematica – solo in lingua inglese e senza mettere a disposizione alcun tipo di servizio di interpretariato; la Società, nell’occasione, si era solo limitata a offrire corsi di lingua ai partecipanti alla trattativa.

La Corte d’Appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto le doglianze delle OO.SS., qualificando il comportamento aziendale come antisindacale per aver condizionato le trattative a “modalità inadeguate” e limitative della libertà negoziale, ossia l’uso esclusivo della lingua inglese senza la possibilità di avvalersi di interpreti.

Investita della questione, la Cassazione – confermando la decisione della Corte toscana – ha enunciato alcuni principi in materia di relazioni industriali.

La Suprema Corte, nel mentre ha ritenuto la modalità telematica “adeguata, perché del tutto coerente alla ineludibile modernizzazione delle relazioni”, ha chiarito che imporre lo svolgimento delle riunioni solo in inglese senza prevedere un servizio di interpretariato costituisce una condotta illegittima poiché lesiva delle prerogative sindacali.

Un tale comportamento ha infatti l’inevitabile effetto di limitare l’autonomia negoziale dei sindacati, incidendo notevolmente sulla loro capacità di confronto e dialogo; gli stessi, infatti, sarebbero costretti a individuare i propri rappresentanti solo tra quelli in possesso di migliori competenze linguistiche e, quindi, a discapito di altri, magari ritenuti più competenti, o semplicemente più adeguati a partecipare a quella particolare trattativa.

Neanche l’offerta di corsi di inglese rappresenta, secondo i Giudici, uno strumento adeguato a garantire una partecipazione attiva e consapevole alle trattative, essendo invece necessario assicurare l’intervento di interpreti che consentano a ogni componente di esprimersi e comprendere ciò che accade in tempo reale.

Secondo la Cassazione, una condotta che si manifesti nel condizionare lo svolgimento delle trattative a modalità illegittime equivale a un vero e proprio rifiuto al negoziato, che pertanto può manifestarsi anche mediante fatti concludenti (ossia non presentando soluzioni alternative a quelle proposte).

È stata quindi fornita una lettura estensiva del concetto di “rifiuto del confronto sindacale”, includendo in tale nozione ogni comportamento che, pur non negando direttamente il negoziato, lo subordini a condizioni lesive dei diritti sindacali producendo i medesimi effetti di un rifiuto esplicito.

La decisione in esame chiarisce quindi che il datore di lavoro deve obbligatoriamente fornire alle OO.SS. mezzi adeguati a consentire l’avvio e la prosecuzione di un negoziato effettivo, esimendosi dal porre (anzi, eliminando) ogni condizione che possa creare un sostanziale disequilibrio tra le parti.

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