Al riguardo, infatti, si rammenta che – ai sensi dell’art. 33 l. 183/2011 (c.d. Legge di Stabilità per il 2012) – la definizione “dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva (…) nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell’agevolazione (…)” è demandata ad un apposito DPCM, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di garantire il rispetto delle somme stanziate per tale forma di incentivazione.
In assenza di tale decreto, qualora i datori di lavoro applicassero comunque la detassazione (ad esempio continuando a fare riferimento ai requisiti stabiliti per il 2011), potrebbero, in un secondo momento, trovarsi nella (scomoda ed impopolare) situazione di dover procedere al recupero delle imposte non versate nei mesi precedenti, nel caso in cui i limiti per il 2012 risultassero più restrittivi.
Orbene, allo stato tale decreto non è ancora stato emanato e ciò, evidentemente, sta causando non pochi imbarazzi a molti datori di lavoro, che si trovano a dover fronteggiare il malcontento dei propri dipendenti.
Tale situazione appare ancor più aggravato dall’atteggiamento assunto dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero dell’Economia, il quale, rispondendo a quesiti di privati cittadini, ha assunto un atteggiamento ambiguo, precisando che la detassazione è operativa sin dal 1 gennaio 2012, senza che vi sia la necessità di un ulteriore provvedimento normativo (cfr. articolo apparso su ItaliaOggi del 14 aprile u.s.).
In proposito, si rileva che tale affermazione – di per sé corretta (in quanto la detassazione è già vigente, sebbene non ancora completamente operativa attesa la mancata definizione dei suoi requisiti) – non risolveva tuttavia le problematiche applicative sopra rappresentante ma, anzi, contribuiva ad aumentare il malcontento dei lavoratori.
Al fine di “correggere il tiro”, pertanto, il medesimo URP, in data 19 aprile, ha inviato una ulteriore nota di chiarimento (questa volta al quotidiano on line Fiscal Focus), precisando che “la norma sulla detassazione (o meglio, sulla tassazione con imposta sostitutiva del 10% per gli incrementi produttivi nel settore privato) non è immediatamente applicabile; è indispensabile, infatti, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con questo Ministero emani preliminarmente un DPCM, per stabilire l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva e il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell’agevolazione. (art. 33 – comma 12 – legge 183/2011 – Legge di Stabilità 2012)”.
Allo stato, pertanto, si conferma l’opportunità – già espressa in numerosi pareri – di attendere l’emanazione del decreto di cui trattasi, prima di riconoscere ai lavoratori i benefici derivanti dalla detassazione, con effetto evidentemente retroattivo a partire dalla data di stipula degli appositi accordi sindacali di secondo livello.