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Anche il Senato approva la conversione del Decreto Rilancio.

17 Luglio 2020

Nella giornata di ieri il Senato ha approvato il testo – già licenziato dalla Camera dei Deputati e sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia – della legge di conversione del D.L. 34/20 (cd. Decreto Rilancio), che sarà al più presto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Tra le (invero non molto numerose) più rilevanti novità in materia di diritto del lavoro si segnala la possibilità di fruire del congedo parentale straordinario (introdotto dall’art. 23 del Decreto “Cura Italia”) anche su base oraria, prorogando sino al 31 agosto p.v. il periodo nel quale è possibile usufruire di tale congedo.

Tuttavia, la legge di conversione non amplia la durata del permesso stesso (pari a 30 giorni) né l’ammontare del beneficio alternativo costituito dal “bonus baby-sitter” (pari ad € 1.200 e a € 2.000 per gli operatori sanitari).

Lo stesso testo appena licenziato, inoltre, conferma l’eliminazione del vincolo del 1° settembre per la fruizione delle ulteriori quattro settimane di integrazione salariale previste dal decreto “Rilancio”, al fine di utilizzare tutte le 18 settimane previste dal “Cura Italia” (così come modificato nel tempo) anche in periodi antecedenti al mese di settembre.

È stata poi predisposta la proroga automatica (a prescindere dalla volontà delle parti) dei contratti a tempo determinato e di apprendistato per un periodo pari alla sospensione dell’attività lavorativa – avvenuta in costanza di rapporto – dovuta all’emergenza Covid-19.

Sul punto, proprio per il contratto a termine, l’automaticità di detta proroga sembrerebbe lasciar intendere che le limitazioni previste dal d.lgs. 81/15 (con particolare riferimento al numero massimo di proroghe ovvero alla durata complessiva del rapporto, così come individuato dal decreto “Dignità”), non dovrebbero trovare applicazione nel periodo in questione.

Tuttavia, vista la delicatezza della fattispecie e la portata dell’istituto (che potrebbe potenzialmente determinare la conversione a tempo indeterminato di tutti i rapporti) nonché la difficoltà per entrambe le parti di recedere anzitempo da questa tipologia di rapporti, è auspicabile che il legislatore fornisca alcune rassicurazioni a datori di lavoro e lavoratori.

Infine, si evidenzia che il diritto allo smart-working, previsto per i lavoratori con figli di età minore di 14 anni, è stato esteso anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, (in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita)e, al contempo, è stato prorogato sino al termine dello stato di emergenza (ad oggi previsto per il 31 luglio p.v. ma che, con ogni probabilità verrà prorogato almeno sino al 31 ottobre).

Non è invece stato prorogato il divieto di licenziamento per motivi economici introdotto dall’art. 46 del Decreto Cura Italia, che scadrà, allo stato, il 17 agosto p.v.

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