17 Febbraio 2026
Con l’ordinanza n. 32689 del 15 dicembre 2025 la Corte di cassazione è intervenuta in tema di irrinunciabilità del diritto alle ferie con specifico riferimento alla categoria dei dirigenti.
In merito, è opportuno rammentare che l’art. 10 del D.lgs. 66/03 (che trova applicazione anche nei confronti del personale dirigente) prevede il diritto – irrinunciabile – a fruire di un periodo di ferie nella misura minima di quattro settimane per ogni anno di servizio che non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Naturalmente nella concreta applicazione di tale disciplina legale al rapporto dirigenziale va necessariamente tenuta in debita considerazione l’autonomia organizzativa di cui gode tale tipologia di lavoratori, non per caso sempre rimarcata dalla giurisprudenza di legittimità.
La vicenda da cui è scaturita la pronuncia in commento trae origine, tra le altre, dalla richiesta avanzata da un dirigente d’azienda – nell’ambito dell’impugnativa del licenziamento irrogatogli – di veder riconosciuta l’indennità sostitutiva delle ferie non fruite.
La Corte d’Appello di Brescia, tuttavia, sottolineando l’ampio potere del dirigente di attribuirsi le ferie nonché l’assenza di condizioni imprevedibili ed eccezionali che avessero impedito il loro godimento, ha statuito l’insussistenza dei requisiti costitutivi per il riconoscimento della indennità sostitutiva delle ferie non godute, così rigettando la relativa richiesta.
La valutazione resa dalla Corte territoriale era evidentemente basata sul consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale spettante, non ha alcun diritto a percepire la relativa indennità sostitutiva, salvo che non dimostri di non avere potuto fruire del riposo a causa di eccezionali necessità aziendali.” (ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 10/10/2017, n. 23697).
La Cassazione – investita della vicenda a seguito del ricorso proposto dal dirigente a cui resisteva la società con controricorso – ha ritenuto di superare tale orientamento, valorizzando non poco il diritto europeo in merito.
In particolare, gli Ermellini dopo aver richiamato gli approdi normativi e giurisprudenziali, nazionali ed europei, hanno valorizzato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea la quale “ha sottolineato che il divieto di monetizzazione non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro …”.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, grava sul datore “l’onere di provare di avere adempiuto al proprio obbligo di concedere le ferie medesime, mentre la perdita del diritto alle ferie (ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro) può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il recupero delle energie cui esse sono volte a contribuire; in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno prese al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”, finendo così per equiparare sostanzialmente i dirigenti alla generalità degli altri lavoratori dipendenti.
Partendo da tali argomentazioni, la Cassazione ha quindi ritenuto opportuno chiarire che le anzidette statuizioni costituiscono i principi di diritto che debbono presiedere non solo l’interpretazione del diritto interno in tema di ferie, conformemente al diritto dell’Unione europea, ma anche le previsioni collettive in materia.
La sentenza oggetto di gravame veniva quindi cassata – su tale punto – con rinvio alla corte territoriale in diversa composizione.
Non può non rilevarsi come – sebbene tale pronuncia sia evidentemente plasmata alla luce dell’evoluzione del diritto sovranazionale in merito – l’applicazione di tali principi appaia frustrare eccessivamente la maggiore autonomia organizzativa che caratterizza il rapporto dirigenziale nonché gravare il datore di lavoro di obblighi informativi eccessivi e contrastanti con la stessa.