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Ammortizzatori sociali e Coronavirus

5 Marzo 2020

Il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre alle preoccupazioni sul piano sanitario, sta ponendo non pochi interrogativi sotto il profilo organizzativo con riferimento alla gestione delle assenze del personale.

Il problema appare ancor più impellente alla luce delle disposizioni emanate nella giornata di ieri dal DPCM 4 marzo 2020, il quale ha previsto significative misure di contrasto del virus, applicabili su tutto il territorio nazionale, quali (a titolo esemplificativo) la sospensione (sino al 3 aprile 2020) di ogni attività convegnistica o congressuale, degli eventi e delle manifestazioni di qualsiasi natura, incluse le attività cinematografiche o teatrali, nonché (sino al 15 marzo 2020) dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Su tale tema, già affrontato con precedente news, è recentemente intervenuto il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo u.s., il quale:

1) introduce alcune agevolazioni per il ricorso alla CIGO ed all’assegno ordinario per le unità produttive ubicate nella Zona Rossa.

Il Decreto introduce una disciplina agevolata per la concessione della CIGO o dell’assegno ordinario (ivi incluso quello erogato dal Fondo di Integrazione Salariale Inps) in favore:

–  dei lavoratori impiegati in unità produttive ubicate nei comuni della cd. Zona Rossa (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) in cui si realizzi una sospensione o riduzione di attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria;

– ovvero, dei lavoratori impiegati in unità produttive al di fuori Zona Rossa, ma già residenti o domiciliati nei predetti comuni ed impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

In tali ambiti, la concessione dei suddetti trattamenti non richiede il rispetto della procedura di consultazione sindacale; la domanda di accesso all’integrazione salariale, pertanto, potrebbe essere presentata anche in assenza di accordo, fermo restando che un confronto con le OO.SS. appare fondamentale per la corretta gestione della sospensione dell’attività lavorativa.

La domanda deve essere inoltrata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi.

I periodi in questione non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste per ciascun trattamento.

Con riferimento all’assegno ordinario erogato dal FIS, il Decreto prevede che lo stesso possa essere concesso a condizione che il dipendente sia impiegato in unità produttive che occupano mediamente più di 5 lavoratori; a tale trattamento non si applicano le disposizioni in materia di tetto aziendale.

I lavoratori destinatari delle disposizioni del Decreto devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Si evidenzia, infine, che il Decreto Legge nulla dice con riferimento ai casi di sospensione o riduzione di attività lavorativa che, seppur determinati dall’emergenza sanitaria, non riguardino unità produttive o lavoratori ubicati nella Zona Rossa; in tali ipotesi, pertanto, si ritiene che il ricorso alla CIGO o al FIS potrà avvenire nel rispetto delle ordinarie procedure e condizioni previste dal d.lgs. 148/2015.

2) autorizza la concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).

Inoltre, il Decreto autorizza la concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) in favore delle unità produttive comprese nella Zona Rossa o, comunque, dei lavoratori domiciliati o residenti nei predetti comuni, per una durata pari a quella della sospensione del rapporto di lavoro e comunque non superiore a tre mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020.

Ulteriori misure di CIGD possono, inoltre, essere concesse (per la durata massima di un mese) da parte delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi ubicate o ai lavoratori residenti o domiciliati nei relativi territori, in caso di accertato pregiudizio in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d’intesa con le regioni, previo accordo con   le organizzazioni sindacali comparativamente più   rappresentative.

Condizione essenziale per ricorrere a tale strumento è che il datore di lavoro non possa applicare altri ammortizzatori sociali (ivi incluso l’assegno ordinario erogato dal FIS) al fine di gestire la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.

Sul piano procedurale, la CIGD sarà concessa nel rispetto dei procedimenti che (come avvenuti negli anni passati) saranno stabiliti dalle singole regioni interessate.

Una volta esaurite dette procedure, la CIGD sarà autorizzata dalla regione con decreto e sarà erogata dall’INPS mediante pagamento diretto.

Indicazioni da parte dell’INPS e delle regioni.

Allo stato, l’INPS e le regioni interessate non ha ancora fornito chiarimenti circa l’applicazione delle disposizioni sopra illustrate.

Si auspica, pertanto, nella pronta emanazione delle necessarie indicazioni operative.

Si evidenzia, infine, che le misure sopra esposte, limitate alle unità produttive o ai lavoratori ubicati nelle aree maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria, appaiono insufficienti al fine di sostenere le imprese nell’applicazione delle misure di contenimento previste dal DPCM 4 marzo 2020 che, come sopra anticipato, trovano applicazione su tutto il territorio nazionale.

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